Rifugiati, nel no pesa anche la fede integralista lontana dai nostri valori
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Nel no alla concessione dello status di rifugiato e alla protezione umanitaria pesano anche le convinzioni politico religiose integraliste del richiedente, lontane dai valori costituzionali del nostro paese. Una distanza ideologica dalla quale si può desumere che non ci sia una reale volontà di integrarsi in Italia. La Cassazione, ha così respinto il ricorso di un cittadino del Bangladesh, contro la decisione negativa della commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione umanitaria, chiesta in subordine. La Commissione non aveva considerato credibile il racconto della persecuzione subita a causa dell’ iscrizione al partito integralista e filo pakistano Jamaat e islami, di cui il fratello del richiedente asilo era un esponente locale.
La militanza nel partito integralista - Il ricorrente aveva detto di aver lasciato lo stato di origine temendo di essere arrestato dalla polizia, dalla quale era stato più volte brutalmente picchiato, o di subire violenze da parte degli attivisti del partito Awami League, che spesso cercavano il fratello e si rivolgevano a lui per sapere dove si trovasse. Secondo la difesa del giovane la Corte territoriale aveva valorizzato anche il fatto che l’alta corte del Bangladesh considerava fuori legge il partito nel quale militava il giovane senza considerare che secondo i rapporti dell’Unità Coi (Country of Origin Information) parte della Commissione nazionale per il diritto d’asilo del ministero dell’Interno, risultava la scarsa indipendenza dell’autorità giudiziaria del Bangladesh.
I valori della Costituzione - Per la Cassazione però la valutazione di non credibilità dei racconti non è sindacabile in sede di legittimità come non lo è la valutazione espressa dalla Corte territoriale sulla fede integralista del richiedente, che non si concilia con i nostri valori costituzionali e porta a ritenere che non ci sia una vera volontà di integrarsi in Italia. La Cassazione precisa comunque che l’elemento dell’integrazione sociale, ritenuta nello specifico non sussistente, non sarebbe stata comunque sufficiente per il via libera al permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di un’intollerabile compromissione nel paese di origine di diritti umani al di sotto di una soglia essenziale, tale da determinare una situazione di particolare vulnerabilità.
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