la novità dell’ultimo decreto legge

Coronavirus: tutte le istruzioni per i rimborsi, dai biglietti aerei ai pacchetti turistici

Anche le compagnie aeree dovranno concedere rimborsi o voucher per i viaggi che coinvolgono zone dove sono scattate misure contro il virus. Non solo per chi è in quarantena

di Maurizio Caprino e Giuseppe Latour

Controlli all’aeroporto di Mosco per i voli in partenza per l’Italia (Ansa)

6' di lettura

Rimborso o voucher generalizzati anche sui biglietti aerei per i principali scali del Nord Italia, tra cui quelli di Milano. Li consente l’ultimo decreto legge sul coronavirus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 2 marzo, il n. 9/2020: il testo approvato dal Consiglio dei ministri è rimasto invariato, superando varie perplessità legate anche al fatto che estende molto i diritti dei viaggiatori previsti dalle prime norme sull’emergenza.

Le perplessità superate
Non era scontato che andasse così, per vari motivi. Tra cui quello anche psicologico: una norma di questo tipo agevola molto l’annullamento delle trasferte verso Milano, la città riconosciuta come la punta di diamante dell’economia (e non solo) del Paese che ora però è il simbolo più forte dell’epidemia. Andare nella direzione di bloccare Milano non trasmette quel messaggio di ripresa che si vorrebbe far passare per contenere i danni. Evidentemente hanno prevalso le ragioni della prudenza: non ci può essere ripresa senza la certezza che i contagi sono del tutto sotto controllo.

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Altra perplessità riguardava l’impatto sugli operatori del settore viaggi: dalle compagnie aeree (tra cui innanzitutto l’Alitalia già in crisi, commissariata da quasi tre anni e alla finora vana ricerca di chi possa rilevarla) ai tour operator (per i quali si era valutata l’idea di istituire un fondo, temendo che però sarebbe stato valutato dalla Ue come aiuto di Stato illegittimo).

Questo e le modifiche fatte su altre parti del Dl che riguardano materie diverse hanno fatto sì che la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, su cui il provvedimento doveva trovare posto per ragioni di urgenza, fosse ritardata fino alla fine della serata.

La norma
Dei rimborsi per ogni tipo di viaggio (compresi quelli in bus e sui traghetti in servizio sui laghi) parla l’articolo 28 del Dl 9/2020. La norma riguarda anche i pacchetti turistici. In alternativa al rimborso è prevista (a scelta dell’operatore da cui si è acquistato il biglietto) l’emissione di un voucher di valore pari a quello del biglietto annullato, da utilizzare entro un anno.

La formula che consente di rinunciare al viaggio senza perdere i soldi del biglietto è la «sopravvenuta impossibilità», prevista dall'articolo 1463 del Codice civile. Ma con un’atipicità: invece di prevedere il solo rimborso, viene data l’opzione del voucher, per non penalizzare troppo gli operatori, che sono già in ginocchio per l’emergenza coronavirus.

La parte più interessante sembra quella che riguarda gli aerei, che per numero di passeggeri vengono dopo i treni ma per i quali le compagnie non avevano ancora concesso forme generalizzate di rimborso o di bonus per i biglietti non utilizzati come invece era accaduto nel trasporto ferroviario subito dopo che l’epidemia è arrivata in Italia.

Sostanzialmente la norma estende la possibilità di rinunciare al viaggio senza perdere quanto pagato per il biglietto, finora limitata ai casi di impossibilità assoluta: quelli di persone in quarantena che abitano in zona rossao sono sottoposti a isolamento fiduciario perché contagiati ma non bisognosi di ricovero in ospedale o sono stati a contatto con persone contagiate.

(ANSA)

Le estensioni
Il Dl stabilisce che c’è sopravvenuta impossibilità in sei casi, a partire da quelli di quarantena fino a chi doveva partecipare a eventi o concorsi pubblici poi annullati a causa del coronavirus.

In particolare, si parla di chi aveva organizzato viaggi o soggiorni con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio per come sono state individuate dai decreti del Presidente del Consiglio (Dpcm) emanate in base al primo Dl sul coronavirus, il 6/2020 del 23 febbraio. Una formulazione ampia, che pare includere qualsiasi tipo di misura: anche le chiusure precauzionali delle scuole, quelle serali dei bar o il divieto di affollamenti.

E che, come accennato sopra, coprirà:

- chi ha semplicemente acquistato un biglietto di viaggio verso le zone interessate da provvedimenti di autorità che hanno imposto restrizioni di vario tipo (come la chiusura di scuole e altri luoghi pubblici o il divieto di assembramenti o il «droplet», obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone);

- chi doveva partecipare a concorsi o eventi, come concerti o partite di calcio, che siano stati annullati a causa dell’epidemia (basterà allegare alla domanda di rimborso il biglietto o altro documento che provino la partecipazione all’evento).

Le conseguenze
Le misure precauzionale, con il Dpcm pubblicato la sera di domenica 1° marzo, sono scattate in alcune delle maggiori città del Nord. A partire da Milano, che ha tre aeroporti (considerando “milanese” anche Bergamo Orio al Serio, come fa ufficialmente Ryanair), tutti fra gli scali italiani a maggior traffico. Anche l’aeroporto bergamasco dovrebbe rientrare fra quelli su cui c’è il diritto al rimborso, se non altro perché misure contro il virus sono state adottate dalla Regione Lombardia per tutto il suo territorio.

Nella classifica dei principali scali si trovano anche Venezia e Bologna, che dovrebbero essere toccati anch’essi dall’articolo 20 del Dl perché misure sono state adottate anche da Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Dubbi, invece, su Genova e Torino: in questo caso le città sono oggetto di disposizioni regionali ma non rientra nel Dpcm nazionale. Si attende una circolare chiarificatrice.

Si può prevedere che, man mano che casi di contagio vengano accertati nel resto d’Italia, arrivino ulteriori misure prese sempre in base all’articolo 3 del Dl 6/2020, che come tali andrebbero ad allungare la lista degli aeroporti su cui è possibile ottenere rimborsi.

L’incertezza sulle date
Al momento non è però chiaro se la possibilità di ottenere un rimborso o un voucher valga per tutti i biglietti o solo per quelli acquistati entro una certa data. Di sicuro, sono coperti i biglietti comprati prima del 23 febbraio, data di entrata in vigore del decreto che ha attivato lo stato di emergenza. Chi ha comprato entro quel termine e deve viaggiare fino al prossimo 8 marzo (data coperta dal Dpcm), a questo punto, ha un rimborso assicurato.

Il testo dell’articolo 28 del Dl 9/2020 non pone alcuna condizione esplicita riguardo alla data di acquisto del biglietto. Quindi si può ritenere che il rimborso o il voucher spettino anche per chi ha programmato il viaggio quando l’emergenza coronavirus era già scoppiata. Sarebbe però opportuna una circolare chiarificatrice. Si tratta comunque di pochi casi.

Sempre riguardo alle date, non è detto che rimborsi e voucher spettino solo per i viaggi fino all’8 marzo: i Dpcm che stabiliscono misure per contenere l’epidemia si susseguono e fissano date via via diverse, secondo l’evoluzione del fenomeno.

Le modalità
Per ottenere il rimborso o il voucher, occorre comunicare al vettore di essere in una delle situazioni che fanno scattare il diritto, allegando il
biglietto
e - se il diritto è legato a eventi come concorsi, gare, concerti e simili - la «documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati».

La comunicazione va effettuata entro 30 giorni decorrenti:
- dalla cessazione delle situazioni critiche o dai provvedimenti da esse causati (quarantene e divieti vari);
- per chi aveva deciso di spostarsi per eventi, il termine si conta da quando è stato deciso l’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o
dell’evento in questione;
- nel caso dei viaggi all’estero saltati per divieti delle autorità locali a chi proviene dall’Italia, conta la data prevista per la partenza (e il rimborso o il voucher si possono ottenere solo se il biglietto è stato acquistato in Italia).

Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione del cliente, «procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione».

Tutto questo vale anche nei casi in cui il biglietto sia stato acquistato tramite un’agenzia viaggi.

Non è chiaro come le comunicazioni debbano avvenire. Si attende una circolare, ma probabilmente già i vettori pubblicheranno sui loro siti maggiori informazioni.

Pacchetti turistici
Il diritto di recesso può essere esercitato anche nei contratti di pacchetto turistico che riguardano i «periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio» individuate dai vari Dpcm che si susseguono. Già molti viaggi sono saltati e finora erano disponibili solo i consigli delle associazioni dei tour operator.

Per i pacchetti il Dl 9/2020 fa valere l’articolo 41 del Codice del turismo (Dlgs 79/2011) in modo da garantire il diritto al rimborso senza che vengano defalcate le spese che vengono sostenute dall’organizzatore ma anche senza che venga riconosciuto al cliente l’indennizzo supplementare normalmente previsto dal Codice.

Il rimborso deve avvenire «senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso».

Gite scolastiche
Già dal 23 febbraio i viaggi d’istruzione sono sospesi, per ora fino al 15 marzo. Anche qui i rimborsi devono essere integrali ma senza indennizzi supplementari e può essere emesso un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Riproduzione riservata ©

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