GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Ristrutturazioni, la detrazione spetta a «lavori finiti»

di Saverio Fossati

(Agf)

2' di lettura

Lavori ultimati in tutto lo stabile o solo nel proprio appartamento e nelle parti comuni? La questione è stata affrontata in una delle (rare) pronunce del garante del contribuente uscite allo scoperto. Che ha dato ragione ai due contribuenti: basta che i lavori siano ultimati in casa loro e sulle parti comuni, senza che debbano essere completati in tutte le altre unità immobiliari.

Nel caso affrontato dal Garante del contribuente per l’Emilia Romagna, Maria VIta De Giorgi (Risoluzione n. 2550 di ieri), l’agenzia delle Entrate rifiutava a due contribuenti la decorrenza della detrazione decennale spettante in relazione a interventi di restauro e risanamento conservativo e di di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 3 del decreto del Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

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La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 50% del valore degli interventi eseguiti, «che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione».

Nella recente circolare 7/2017 l’Agenzia ricorda che i lavori devono essere «ultimati» per potere cominciare a usufruire della detazione, a partire dall’anno successivo. E la risposta di Luigi Casero al question time della commissione Finanze della Camera del 14 settembre 2017 (si veda il Sole 24 Ore del 15 settembre scorso) va esattamente nellostesso senso.

Il problema è che nel caso sollevato dai due contribuenti i lavori erano stati ultimati nella loro unutà immobiliare e anche sulle parti comuni manon in tutti gli appartamenti. E l'Agenzia, evidenzia il Garante, sosteneva che le due date di fine lavori (interne all'appartamento con fine lavori ) e di risanamento conservativo dell'intero fabbricato (parti comuni) non sono sufficienti a legittimare la detrazione in quanto la fine lavori dovrebbe riguardare anche su tutte le altre porzioni immobiliari.

«Stando a questa interpretazione - puntualizza il Garante -, se nella fattispecie di cui si tratta si dovesse atte “ sine die” la fine lavori dell'intero edificio, verrebbero meno le certezze sistematiche pacificamente acquisite dai
contribuente sulla base della introduzione del disposto normativo ripreso in sintesi dalla introduzione delle citate Guide. In altre parole , l'irrinunciabile principio di cassa, coniugato con il principio dei 10 di rateizzazione della detrazione, non sarebbe rispettato». Quindi, ferma restando la detrazione per cassa sulle singole unità immobiliari, «il Garante allo stato della normativa vigente ritiene che nessuna norma vincoli necessariamente la detrazione inerente alla singola unità immobiliare alla fine dei lavori sull'intero complesso immobiliare, così come inteso nella circolare. Ritiene infatti che la detrazione per cassa e le conseguenti 10 rate nei conseguenti 10 anni debbano
essere considerati principi generali cui attenersi nel modo più congruo possibile».

Perciò il Garante «raccomanda all'Amministrazione finanziaria di riesaminare in autotutela la fattispecie segnalata, sia con riguardo alle detrazioni immobiliari che mobiliari».

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