Decreto Sostegni

Rottamazione, niente proroga per chi non ha pagato dieci rate

I chiarimenti dell’Agenzia: niente slittamento a luglio per chi è decaduto nel 2019. In attesa del decreto sulla cancellazione sospese le cartelle fino a 5mila euro

di Luigi Lovecchio

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2' di lettura

Sospensione generalizzata della riscossione di tutte le cartelle di importo non superiore a 5mila euro. La proroga dei termini della rottamazione ter al 31 luglio non vale per i contribuenti che erano già decaduti al 31 dicembre 2019. Per ragioni analoghe, la proroga delle rate 2021 al 30 novembre prossimo non esplica effetti per i debitori che non dovessero rispettare la scadenza di fine luglio. Sono alcune delle precisazioni contenute nelle Faq di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) aggiornate alle modifiche introdotte con il Dl 41/2021.

Quando si può rateizzare

Il Dl 41 ha prorogato a fine aprile la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione. Gli importi sospesi devono essere pagati entro maggio. Le Faq tuttavia confermano che, entro lo stesso mese di maggio, il debitore può in alternativa presentare una istanza di dilazione. Per le domande trasmesse entro fine anno, peraltro, l’Ader ricorda che la decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di dieci rate e che la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è elevata da 60mila a 100mila euro. Questo significa che entro quell’importo, il contribuente sarà libero di stabilire la durata della rateazione, nel limite massimo di 72 rate mensili.

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Riscossioni sospese

Con riferimento alle cartelle derivanti da affidamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2010, recanti un debito residuo non superiore a 5mila euro, comprensivi di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono sospese tutte le operazioni di riscossione. Tanto, in attesa della emanazione del decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del suddetto Dl 41/2021. Tale decreto dovrà stabilire la data di efficacia della cancellazione dei ruoli disposta nell’articolo 4 del decreto Sostegni, che richiederà un incrocio con i dati reddituali del debitore. L'azzeramento del carico infatti vale solo per chi ha dichiarato un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30mila euro. Nelle more dell’adozione della disciplina di attuazione, sono bloccate tutte le attività di riscossione dei carichi in esame, anche oltre la data del 30 aprile, senza che rilevi, a tale scopo, la posizione reddituale del debitore.

Con riferimento alle proroghe della rottamazione ter, le Faq evidenziano che per avvalersi delle stesse, alla nuova data di scadenza, non bisogna essere decaduti dalla sanatoria. Pertanto, riguardo alla data del 31 luglio, relativa alle rate originariamente in scadenza nel 2020, il differimento sarà inefficace per i soggetti che fossero già decaduti alla fine del 2019. Gli stessi, peraltro, potranno comunque proporre istanza di rateazione delle somme residue.

La nuova scadenza di fine novembre, inoltre, non avrà effetti nei confronti di chi non avesse onorato il termine della fine di luglio 2021, essendosi già verificata in tal caso la decadenza dalla definizione agevolata. Le Faq confermano infine che per entrambe le scadenze opera la tolleranza di 5 giorni di ritardo prevista a regime dalla disciplina della rottamazione ter.

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