libera circolazione

Sbloccata la soglia di valore per esportare opere d’arte

Per l’uscita definitiva di lavori di autori scomparsi realizzati da oltre 70 anni sotto i 13.500 euro basta l’autocertificazione. Il decreto di Franceschini abroga quello di Bonissoli

di Marilena Pirrelli

3' di lettura

Finalmente la soglia di valore è stata sbloccata: non sarà più necessario ottenere un attestato di libera circolazione per l'uscita definitiva di opere (non reperti archeologici, parti di monumenti, manoscritti o incunaboli) realizzate da autori scomparsi da oltre 70 anni e con valore inferiore alla soglia di euro 13.500. Basterà una autocertificazione secondo i Modelli E 1 (per i beni artistici) ed E2 (per i beni librari), allegati al Decreto 17 maggio 2018 n. 246.
«Il decreto 31 luglio 2020 n. 367 firmato dal ministro Dario Franceschini ha abrogato il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto 246/2018, introdotto dal Decreto Bonisoli del 9 luglio 2018, che aveva rinviato l'attuazione della soglia di valore, subordinandola all'anagrafe della circolazione internazionale, la quale – a sua volta – presupponeva un ulteriore decreto emanato dal MiBACT di concerto con il Ministro dell'Interno » spiega l’avvocato Giuseppe Calabi, consulente legale del gruppo Apollo che riunisce i principali operatori del mercato dell’arte e le relative associazioni di categoria.

«Abbiamo dovuto aspettare ma n’è valsa la pena - commenta a caldo Alessandra Di Castro , presidente dell’ Associazione Antiquari d’Italia . «Questo ci permette di rendere operativa la riconversione dell’attività sulle piattaforme online poiché semplifica e agevola il lavoro di una gran parte degli antiquari italiani che possono proporre sul web oggetti, anche di decorazione, con prezzi ragionati potendo accedere a un mercato più ampio. La soglia poi risolve le tempistiche e allegerisce il lavoro degli uffici esportazione del ministero che possono dedicare più tempo agli approfondimenti. Ora vedremo come intendono metterle in pratica» prosegue. «L’autocertifcazione rimette a noi la responsabilità della dichiarazione e credo avverrà con una semplice procedura. Già in altri paesi europei esistono i tetti di valore, anche più alti da 100mila euro per i dipinti e 50mila per le sculture 50mila, e lì le procedure sono snelle e ben rodate». Un successo raggiunto con l’unione degli operatori? «Sì è stata l’arma vincente - conclude Di Castro - un grande applauso al gruppo Apollo e a Carlo Orsi che come presidente ha inserto l’Associazione antiquari nel gruppo di lavoro».

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Per Sonia Farsetti, presidente dell’ Associazione nazionale case d’asta : «la soglia è un atto dovuto, è il riconoscimento di una legge dello Stato. Per le case d’asta è una questione di snellezza dell’operatività. Ci sono tante piccole cose, non grandi oggetti antichi - come il cassettone della nonna da 800 euro - che non hanno valore artistico, portarle in Soprintendenza intasa gli uffici esportazione, è quasi uno sgarbo. La soglia snellirà velocizzerà il loro lavoro. L’anno scorso ci volevano 40 giorni per avere un appuntamento con le soprintendenze che slittavano a 60, insomma l’autorizzazione per far uscire qualcosa era sine die. Così i mercati non funzionano, mentre ci vogliono certezze e questa soglia lo è. Anche se le medie operazioni non rientreranno e nessuno porterà via opere di valore superiore, come quelle di archeologia beni di reale prestigio. Se andiamo indietro di 70 anni arriviamo al 1950 e molto di quello che ci circonda dai mobili di design ai quadri alle pareti sono più antichi, l’autocertificazione semplificherà la vita a tutti» conclude Farsetti.

L’attesa
Nei tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Concorrenza (agosto 2017), che ha introdotto la soglia di valore, non si è attuata l'anagrafe della circolazione internazionale (neppure prevista dalla Legge Concorrenza) e la soglia di valore è rimasta in “sala d'attesa”. «Il nuovo decreto è partito dalla premessa della “necessità di dare attuazione all'articolo 1, comma 175, lett. g), n. 2), della legge n. 124 del 2017, rendendo operativa la disposizione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2018” (vedi primo considerando)» osserva l’avvocato Calabi. Il decreto - come suggerito dal gruppo degli operatori la scorsa primavera agli uffici legislativi del MiBACT - ha disposto che il comma 6 dell'articolo 7 introdotto dal Decreto Bonisoli sia soppresso (articolo 1, lettera a)), svincolando la soglia di valore dall’anagrafe della circolazione internazionale. «Il decreto ha anche fissato al 31 dicembre 2020 alle tre Direzioni generali interessate il termine per l'adozione delle specifiche tecniche necessarie per la attivazione del passaporto elettronico» conclude l’avvocato Calabi, esperto di diritto dell’arte.

A questo punto occorre aspettare che i Modelli E1 ed E2 siano integrati nel SUE (Sistema informativo degli Uffici Esportazione). La Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio guidata da Federica Galloni dovrà modificare la propria Circolare 31/2018 e disporre che sia integrato il SUE in modo da consentire l'utilizzo dei Modelli E1 ed E2. Ma quanto tempo occorrerà aspettare?

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