Scienze motorie, lecita la partitella a pallone ma sotto la vigilanza del docente
Tribunale di Bologna: se ci sono danni all'alunno a seguito di un fallo involontario né scuola né insegnante sono responsabili
di Pietro Alessio Palumbo
2' di lettura
Secondo il Tribunale di Bologna la classica partita a pallone durante l'ora di educazione fisica è considerabile pedagogica. E se ci sono danni all'alunno a seguito di un fallo involontario né scuola né insegnante sono responsabili.
L'esercitazione di calcio praticata dagli alunni è attività conforme e coerente con la programmazione scolastica oltreché con la giovane età degli studenti. Su queste basi secondo il tribunale bolognese deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico pur consentendo con la pratica l'esercizio atletico. Tale attività è normalmente esercitata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico e non può configurarsi come rischiosa; così rimanendo irrilevante ai fini della possibile responsabilità dell'insegnante di educazione fisica e dell'istituto scolastico ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia o meno parte dei programmi scolastici ministeriali. Affinché possa sussistere una responsabilità dell'istituto scolastico per i sinistri occorsi durante l'ora di scienze motorie è in ogni caso necessario l'accertamento di due distinti elementi: che il danno sia stato conseguenza del compimento di un fatto illecito da parte di uno degli alunni posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato; che la scuola non abbia posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno. Da ciò consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un suo compagno mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità e imprevedibilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. Nel caso sottoposto al giudice non è stato possibile riscontrare la presenza di alcuno dei requisiti sopra evidenziati.
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