Scissione, quando si può assegnare alla beneficiaria un patrimonio negativo
La fattibilità non è in dubbio per l’operazione contabile. Più incerta quella reale. A certe condizioni la divisione può avere carattere liquidatorio
a cura di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni
I punti chiave
5' di lettura
La scissione è un’operazione sovente utilizzata per realizzare ristrutturazioni societarie – anche in contesti di crisi di impresa – ed è in particolare in tali ambiti che può emergere la problematica dell’assegnazione alla beneficiaria di un patrimonio netto di importo negativo (perché le attività che lo compongono hanno complessivamente un valore inferiore a quello delle rispettive passività).
Come anche evidenziato nel Caso n. 3 del Think Tank di Sts Deloitte del giugno di quest’anno (si veda il Sole 24 Ore del 5 agosto scorso), la legittimità civilistica della scissione con patrimonio netto negativo è particolarmente discussa. Bisogna però distinguere due casi.
1) Il primo riguarda la scissione negativa cosiddetta “contabile”, ove i valori delle attività sono inferiori a quelli delle passività solo a livello di bilancio della scissa, ma se le attività scisse sono valutate a valori correnti il patrimonio netto assegnato è positivo (oppure, se si tratta di un ramo d’azienda, nel bilancio della scissa non risulta valorizzato l’avviamento).
Questa tipologia di operazione non pone particolari problematiche giuridiche perché è ritenuta del tutto ammissibile dalla prassi notarile (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 72/2005 e Consiglio Notarile di Roma, massima n. 1/a, luglio 2016, si veda anche il Documento di ricerca Fnc/Cndcec del luglio 2018). E ciò sia se effettuata in favore di una beneficiaria preesistente (che abbia un patrimonio netto contabile sufficiente ad assorbire la negatività di quello ricevuto a seguito della scissione), sia se effettuata in favore di una beneficiaria costituita ex novo, purché venga redatta la relazione giurata di stima, ai sensi degli articoli 2343 o 2465 del Codice civile, che attesti il valore positivo del patrimonio scisso, sulla base dei valori correnti delle attività.
In tale ultimo caso nel bilancio di apertura della beneficiaria costituita a seguito della scissione i beni dell’attivo dovranno essere necessariamente “rivalutati”, entro i limiti del loro valore di perizia, al fine di costituire un capitale iniziale di valore positivo (e almeno pari al minimo legale previsto per il tipo di società costituita). In particolare, emergerà una posta di equilibrio contabile, definita disavanzo di scissione, che potrà essere allocato a rivalutazione dei beni trasferiti, ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 4, del Codice civile.
Si può inoltre trattare di una scissione a scopo meramente liquidatorio, ovvero effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione, prevedendo altresì che la società beneficiaria continui ad essere in tale stato (che consente di avere anche un patrimonio netto negativo).
2) La seconda tipologia di scissione negativa è quella cosiddetta “reale” ove il valore del patrimonio scisso (comprensivo dell’eventuale avviamento, se si tratta di un ramo aziendale) risulta negativo anche se le attività sono considerate sulla base dei valori di mercato ed è valorizzato l’avviamento.
In passato, la prassi notarile (Notariato Triveneto, massima L.E.1. del 2008), la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 26043/2013) e il principio contabile Oic 4 del 2007 (par. 4.3.3.), hanno categoricamente negato l’ammissibilità di una scissione quando il valore del patrimonio scisso è negativo anche a valori correnti. Non vi sarebbe, infatti, alcuna utilità per la società beneficiaria ad una simile operazione, e inoltre in tale forma di scissione non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.
Le condizioni
In tempi più recenti il Consiglio Notarile di Roma (Massima n. 1/b, luglio 2016) ha fondatamente evidenziato come vi siano dei casi particolari in cui non vi è ragione per negare la legittimità di una scissione con patrimonio negativo anche a valori correnti, in presenza di determinati requisiti.
In primo luogo una simile scissione deve essere effettuata necessariamente in favore di una società preesistente, che sia in grado di assorbire, con il proprio patrimonio, il valore negativo di quello ricevuto, oppure si tratti di una società già in liquidazione.
Inoltre, deve trattarsi di un’operazione realizzata nell’ambito di uno stesso gruppo societario (ovvero società aventi la medesima compagine sociale), per cui non si rende necessario determinare alcun rapporto di cambio.
In alternativa, secondo la massima appena citata, è possibile prevedere un particolare concambio (“inverso”) mediante il quale vengano attribuite partecipazioni della scissa ai soci della beneficiaria, a “compensazione” del patrimonio negativo ricevuto
I chiarimenti
1. LE CONDIZIONI
Scissione negativa di carattere «contabile»
È ammissibile la scissione mediante assegnazione di un netto patrimoniale avente valore negativo dal punto di vista contabile, ma positivo a valori correnti, laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
si proceda a rivalutare il netto assegnato a valori correnti sulla base di una perizia redatta ai sensi dell’articolo 2343 del Codice civile o dell’articolo 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice civile ovvero dell’articolo 2465;
si tratti di una scissione a favore di beneficiaria preesistente il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo nella beneficiaria stessa alla fattispecie di cui all’articolo 2447 del Codice civile o dell’articolo 2482-ter;
si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione.
Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 (parte prima) – luglio 2016
2. I REQUISITI PATRIMONIALI
Scissione negativa di carattere «reale»
È ammissibile la scissione mediante assegnazione di un netto patrimoniale avente valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti, laddove, quanto alla determinazione del rapporto di cambio, ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
non si debba procedere a concambio in quanto ricorrano i presupposti di applicazione del combinato disposto dell’articolo 2506-ter, ultimo comma, e dell’articolo 2505 del Codice civile (scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa) ovvero di taluna delle altre ipotesi assimilabili a tale fattispecie, quale quella in cui sussista l’identità delle compagini sociali della scissa e della beneficiaria preesistente;
si assegnino in concambio, in ipotesi di scissione parziale, solo azioni o quote della scissa non già in favore di soci della scissa medesima, bensì in favore dei soci della beneficiaria preesistente;
si attribuiscano in concambio, in ipotesi di scissione totale, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell’altra o nelle altre beneficiarie.
Sul piano patrimoniale l’operazione è ammissibile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
il patrimonio netto della beneficiaria preesistente presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo nella beneficiaria stessa alla fattispecie di cui all’articolo 2447 del Codice civile o dell’articolo 2482-ter;
si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione.
Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 1 (parte seconda) – luglio 2016
3. IL CASO
Scissione a favore di beneficiaria neocostituita con attribuzione di patrimonio negativo
L’operazione prospettata dovrebbe essere considerata e trattata, ai fini fiscali, alla stregua di una norma operazione di scissione. Osserviamo preliminarmente che, con la risoluzione 12/E del 16 gennaio 2009, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non elusiva un’operazione di scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo a favore di società già esistente, muovendo dall’assunto che le regole fiscali che connotano le operazioni (tra le quali il principio di neutralità fiscale) siano applicabili anche con riferimento alle scissioni di patrimonio netto negativo. Tale orientamento è stato confermato nella più recente risposta 101/2018.
Si ritiene che questo indirizzo interpretativo debba valere non solo nel caso in cui l’operazione di scissione sia realizzata con attribuzione di un patrimonio netto contabile negativo a una società di beneficiaria già esistente, ma anche nell’ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione.
I casi del Think Tank di Sts Deloitte, n. 3 giugno 2022
loading...