Risarcimenti più facili se il volo cancellato è in un «pacchetto vacanze»
Con il biglietto aereo collegato a soggiorni e servizi scatta la garanzia del Codice del turismo. Meno opzioni se è un acquisto singolo
di Maurizio Di Rocco
I punti chiave
- La compagnia anticipa il rientro: ecco la strada per i rimborsi
- La partenza dalla Ue garantisce anche le coicidenze extra Europa
- Durata e tipologia del volo determinano gli indennizzi
- Il portale web può rispondere per le carenze del villaggio
- Bagagli smarriti in aeroporto, come ottenere il risarcimento
6' di lettura
Non pochi viaggiatori quest’estate hanno vissuto la brutta esperienza delle vacanze rovinate, ad esempio per la cancellazione improvvisa di un volo già prenotato. Proviamo a fare chiarezza sul versante dei risarcimenti.
In base ai dati diffusi dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), nel primo semestre 2022 il traffico aereo è aumentato di quattro volte rispetto allo stesso periodo del 2021; a questi numeri, peraltro, è corrisposto anche un aumento vertiginoso delle denunce dei passeggeri per disservizi, ritardi e cancellazioni, con relativo incremento delle relative controversie nei confronti di tour operator e compagnie aeree. In effetti, nel considerare le diverse responsabilità la prima cosa a cui si dovrà guardare è la modalità con cui sono stati acquistati i propri biglietti. Invero, se i titoli di viaggio sono stati comprati assieme ad un “pacchetto vacanza” o comunque in modo da risultare inscindibilmente “collegati” ad esso, il passeggero potrà rivolgersi direttamente al tour operator per invocare la tutela prevista dal Codice del turismo, sia in caso di modifiche annunciate prima del viaggio (articolo 40 e seguenti), che di ritardi od altri inadempimenti sorti durante l’esecuzione del viaggio (articolo 42 e seguenti).
Il Codice, oltre a prevedere una serie di rimedi specifici, che vanno dalla possibilità di godere di un viaggio alternativo, a quella di ottenere una riduzione del prezzo o di recedere dal contratto, è chiaro nel dettare il principio secondo cui l’organizzatore è sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal pacchetto, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano prestati da lui stesso, dai suoi ausiliari, oppure da terzi fornitori della cui opera si avvale. Se si tratta di inadempimenti «non di grave importanza», poi, egli potrà essere chiamato a rispondere anche del danno «da vacanza rovinata» subito dal viaggiatore, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile del disservizio, quale, ad esempio, la compagnia aerea.La questione si pone in termini diversi quando l’acquisto dei biglietti aerei è avvenuto separatamente, ovvero senza alcun collegamento con un pacchetto turistico o altri servizi di viaggio e alloggio: in tali ipotesi, infatti, eventuali inadempienze sono disciplinate dal Regolamento CE 261 del 2004. Nello specifico, il Regolamento, che è consultabile e scaricabile dal sito dell’Enac (www.enac.it), disciplina sia i casi di negato imbarco, che di cancellazione, che di ritardo prolungato del volo rispetto all’orario di partenza. In tutte e tre le ipotesi, però, la norma si applica solo ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto non comunitario ma con destinazione in un aeroporto comunitario, purché la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già state applicate altre forme di tutela previste dalle norme locali.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli rimedi previsti dal citato Regolamento, che comunque limita fortemente le ipotesi e l’entità dei risarcimenti dei danni, privilegiando la riprotezione dei passeggeri su altri voli e la corresponsione di indennizzi in denaro calcolati a forfait in base alla tipo ed alla durata dei voli, va anche detto che lo stesso Regolamento, contrariamente all’impostazione più vincolante del Codice del turismo nei confronti dei tour operator, prevede diverse ipotesi di esenzione di responsabilità a favore delle compagnie aeree, come, ad esempio, in caso di «circostanze eccezionali» quali: chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo, situazioni di instabilità politica, presenza di rischi «inevitabili» per la sicurezza, scioperi non programmati, grave maltempo, oppure problemi tecnici dovuti alla presenza di volatili nel motore dell’aereo.
La compagnia anticipa il rientro: ecco la strada per i rimborsi
Ho prenotato, direttamente sul sito di una compagnia aerea, una combinazione di voli dall’Italia alla Thailandia e viceversa. A pochi giorni dalla partenza mi comunicano che il volo di rientro dovrà essere anticipato di 24 ore. Posso chiedere il rimborso per il giorno di vacanza perso?
Fermo restando che, sulla base del Regolamento CE 261/2004, in caso di cancellazione del proprio volo il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o l’imbarco su un volo alternativo per la stessa destinazione, nel caso in questione egli avrà anche il diritto di ricevere una compensazione forfettaria per la cancellazione del volo, il cui ammontare sarà commisurato in base alla distanza della tratta. Quanto al risarcimento dei danni, per quelli “diretti”, ovvero comunemente prevedibili, il passeggero può chiedere alla compagnia un indennizzo fino ad un massimo di 4.150 Diritti speciali di prelievo (ad oggi, pari a circa 5.400 euro), mentre il risarcimento di eventuali danni ulteriori o indiretti, se non riconosciuto spontaneamente dalla compagnia aerea, dovrà essere preteso in via giudiziale.
Partire dalla Ue garantisce anche le coicidenze extra Europa
Prossimamente dovrò recarmi in aereo negli Stati Uniti. All’andata dovrò prendere una coincidenza operata da un’altra compagnia avendo davvero pochissimo tempo a disposizione. Nel caso arrivassi in ritardo e perdessi quel volo, a quale delle due compagnie aeree dovrò rivolgermi per ottenere tutela?
La Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che, qualora un volo in partenza dalla UE preveda una o più coincidenze e sia stato oggetto di un’unica prenotazione, lo stesso va considerato unitariamente anche ai fini della riprotezione del passeggero e del suo diritto alla compensazione in denaro previsto dal Regolamento CE 261 del 2004, indipendentemente dal fatto che le coincidenze siano operate da vettori non comunitari o abbiano destinazioni in Paesi extra europei. Nel caso in cui si verifichi un ritardo che comporti la perdita di una coincidenza, pertanto, sarà la compagnia aerea che ha operato la prima tratta a dover tutelare i propri passeggeri.
Durata e tipologia del volo determinano gli indennizzi
Qualora dovessi rimanere bloccata in aeroporto a causa del ritardo nella partenza del mio volo, ho sempre diritto a ricevere assistenza ed a ricevere una indennità per i danni subiti?
L’obbligo di prestare “assistenza a terra” da parte delle compagnie aeree si attiva in modo diverso, a seconda della durata del ritardo e della tipologia di volo. Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 Km, l’assistenza è dovuta dopo almeno due ore di ritardo, mentre per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 Km e per tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 Km si ha diritto all’assistenza se il ritardo è di almeno tre ore. Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE, infine, si ha diritto all’assistenza solo se il ritardo supera le quattro ore. Dopo cinque ore di attesa, il passeggero può decidere di rinunciare al volo senza penali e con rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Quanto agli indennizzi, essi vengono riconosciuti per ritardi di almeno tre ore, secondo le seguenti entità: 250 euro per le tratte fino a 1500 chilometri; 400 euro per le tratte fino a 3500 chilometri, 600 euro per le tratte oltre 3500 chilometri. Gli indennizzi, peraltro, non sono dovuti se la compagnia aerea dimostra che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili.
Il portale web può rispondere per le carenze del villaggio
Recentemente ho prenotato, tramite un noto portale internet, una settimana di ferie in un villaggio turistico. Purtroppo il villaggio si è rivelato ben diverso da quanto pubblicizzato al punto da indurmi a interrompere la vacanza. Oltre al tour operator, posso chiamare in causa anche l’internet provider per il dovuto risarcimento?
Fermo restando che il danno da vacanza rovinata, come disciplinato dal Codice del Turismo (decreto legislativo 79/2011), ha sia carattere patrimoniale che carattere «morale», in quanto legato all’irripetibilità dell’occasione perduta, su casi del tutto simili a quello in questione la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi diverse volte, stabilendo che l’attività svolta dai gestori di portali internet per favorire l’acquisto di pacchetti vacanze comporta l’attribuzione in capo agli stessi della medesime obbligazioni che afferiscono al contratto di intermediazione turistica. Ne deriva che, sebbene non possano essere ritenuti responsabili dell’inadempimento delle obbligazioni proprie dei tour operator, tali intermediari rimangono comunque responsabili delle verifiche di accuratezza, completezza e correttezza delle informazioni loro fornite dai suddetti organizzatori.
Bagagli smarriti in aeroporto, come ottenere il risarcimento
A seguito della smarrimento dei miei bagagli in aeroporto, ho dovuto sostenere diverse spese per proseguire il viaggio, perdendo comunque un giorno di vacanza. Posso chiedere alla compagnia aerea il risarcimento dei danni?
La compagnia aerea è sempre tenuta a risarcire il passeggero in caso di danneggiamento, smarrimento o tardiva consegna dei bagagli. Oltre al rimborso delle spese sostenute per acquistare i beni di prima necessità, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 Diritti speciali di prelievo (circa 1.164 euro), da parte delle compagnie dell’UE e dei Paesi aderenti alla Convenzione di Montreal, e fino a 17 Dsp (circa 19 euro) per kg di bagaglio, da parte delle compagnie aderenti alla Convenzione di Varsavia.
Va chiarito che eventuali maggiori danni andranno provati e, se non riconosciuti dalle compagnie, dovranno essere richiesti in via giudiziaria.
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