Secondary ticketing, dall’1 luglio concerti con biglietto nominale: cosa cambia
Per i live da 5mila spettatori in su le generalità dell’acquirente saranno sui titoli di accesso, ma resta consentito il cambio nome purché senza scopo di lucro. Le società di ticketing dovranno assicurare servizi di vendita secondaria legali. Controlli agli ingressi a carico dei promoter
di Francesco Prisco
3' di lettura
Il biglietto nominale anti-bagarinaggio è legge e, dal primo luglio 2019, riguarderà tutti i concerti dai 5mila spettatori in su. O quasi. L’Agenzia delle Entrate, giovedì 27 giugno, ha pubblicato il provvedimento con le «Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso» agli eventi di musica live. Il testo era atteso per la definitiva entrata in vigore del cosiddetto «emendamento Battelli» alla Legge di Bilancio 2019 per il contrasto al secondary ticketing.
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Il fenomeno è noto: quando c’è un concerto particolarmente ambito, sui portali di ticketing autorizzati i biglietti si esauriscono entro qualche ora, per poi riapparire successivamente su siti di rivendita secondaria come Viagogo a prezzo maggiorato. Il principio è in tutto e per tutto simile a quello del vecchio bagarinaggio, ma in questo caso specifico le transazioni hanno luogo sul web. Dal clamoroso caso del tour dei Coldplay del 2017, sfociato in un processo che poi si è concluso con la piena assoluzione degli imputati, il legislatore prova a porre un argine al secondary ticketing. La maggioranza gialloverde, tra polemiche e dubbi degli organizzatori degli eventi, alla fine ha optato per l’introduzione del biglietto nominale.
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Come funzionerà lo spiega proprio il provvedimento delle Entrate: i biglietti per i concerti dai 5mila spettatori in su messi in vendita dal primo luglio dovranno essere nominali, «con l’esclusione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo». Ai varchi dei concerti ci saranno controlli finalizzati ad accertare la coincidenza dell’identità dell’acquirente, a carico delle agenzie di promoting. «La rimessa in vendita e il cambio di nominativo di un titolo sono» comunque, secondo il provvedimento, «consentiti al relativo intestatario e all’acquirente», purché non corrispondano a pratiche lucrative. E gli stessi portali di ticketing dovranno assicurare il servizio di re-ticketing. I passaggi sul cambio nome saranno tracciati e sottoposti ad accertamenti, con l’Agcom riconosciuto come soggetto incaricato di viglilare.
Per tagliare la strada al fenomeno dei bot, il legislatore ha previsto poi «l’identificazione dell’acquirente sul sistema on line attraverso registrazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare univoco per utente e previo riscontro ai fini della conferma della fase di registrazione utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare. In alternativa, l’utente acquirente può essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità Spid». Sarà efficace questo sistema per debellare il fenomeno del secondary ticketing? Il famoso emendamento che prende nome dal deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli, entrato in vigore dal primo gennaio, contempla anche sanzioni ed eventuale oscuramento dei siti di rivendita secondaria. Che, tuttavia, sei mesi dopo continuano a operare. Da qui i dubbi sul biglietto nominale di promoter e portali di ticketing: Ticketone, società di ticketing leader di mercato, e Assomusica, associazione di categoria dei promoter, hanno già presentato ricorsi all’Agcom per chiedere interventi in questa direzione. Scetticismo, invece, sull’impianto del biglietto nominale che rischierebbe solo di appesantire il carico burocratico per gli utenti e i costi degli organizzatori. Almeno fino a che lo Stato non avrà la forza di reprimere con durezza chi sfrutta il fenomeno.
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