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Servono regole nuove, poche ed efficaci, per il diritto d’impresa

La prossima legislatura dovrà occuparsi di molti temi. Tra questi certamente una riforma consapevole del diritto dell’impresa

di Umberto Tombari

(Adobe Stock)

3' di lettura

Siamo in piena campagna elettorale ed è importante ragionare di programmi per il futuro del Paese. La prossima legislatura dovrà occuparsi di molti temi. Tra questi certamente una riforma consapevole del diritto dell’impresa, non solo con riferimento ai profili fiscali, ma anche a quelli di diritto societario e dei mercati finanziari.

L’impresa organizzata in forma societaria è la regola e necessita di norme sempre più adeguate alla realtà economica che stiamo vivendo. È come un’auto da corsa: deve essere costantemente migliorata e modificata nella struttura normativa per competere sui mercati interni e internazionali. Proviamo a fare alcuni esempi.

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Il diritto delle società di persone è fermo al 1942. Non vi è dubbio che a partire dalla riforma del 2003 il legislatore ha voluto favorire il sorpasso della s.r.l. sulle società di persone. Ma le società di persone sono ancora molto diffuse (al 30 giugno 2020 risultavano 1.700.000 società di capitali e 954.000 società di persone) e necessitano di un profondo restyling normativo; occorre poi immaginare quale funzione economico-sociale potranno svolgere in futuro. Del resto, Paesi come l’Austria, il Belgio e ora la Germania si sono mossi in questa direzione. La riforma tedesca delle società di persone è stata approvata nel 2021 (con entrata in vigore il 1° gennaio 2024) ed è stata modificata anche la modalità di tassazione, consentendo di sceglierne una analoga a quella delle società di capitali.

Nell’impianto codicistico la s.r.l. doveva essere una forma giuridica autonoma e lineare, pensata per dare veste alle Pmi, ma anche ai veicoli in molte operazioni societarie complesse. Negli ultimi anni siamo riusciti nell’arduo compito di complicare una “cosa semplice”. Sono state introdotte disposizioni speciali sulla s.r.l a “capitale marginale”, sulla s.r.l. “semplificata” e (fuori dal cod. civile) sulla s.r.l. “Pmi”. Se si considera, ad esempio, che oggi quasi tutte le s.r.l. sono qualificabili Pmi, si pone il tema se la disciplina generale sia ancora quella codicistica. Questo quadro normativo non è efficiente. Individuiamo la disciplina generale adatta oggi per le s.r.l. (con minime declinazioni e specialità) e riportiamola al centro del codice civile per dare agli operatori (anche internazionali) una certezza sulle regole del gioco.

In generale, occorre poi iniziare a introdurre nel diritto societario generale i temi della sostenibilità. Altrimenti parole come Esg e impresa sostenibile rischiano di rimanere a mezz’aria, senza un effettivo riscontro nel contesto normativo. Su questo piano sembra orientarsi anche il legislatore eurounitario (il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di Direttiva sulla Corporate sustainability due diligence), ma in modo poco deciso e senza una chiara previsione dei tempi. Altri Paesi si sono mossi autonomamente (ad esempio la Francia). Perché non anche l’Italia?

Infine la società quotata. L’impianto normativo di base risale al 1998 e già da tempo si sono alzate richieste di una modifica legislativa per ripensare questa forma organizzativa con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso e la permanenza sul mercato dei capitali. Nel 2020 è stato diffuso il documento «Ocse Capital market review Italy 2020». In continuità con questa analisi il Mef ha prodotto un «Libro verde» sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, ove si prende atto che il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto anche alla presenza di alcuni ostacoli di natura regolamentare. Ed in questo contesto è certamente preoccupante la fuga delle società italiane (per non parlare dell’inesistente capacità attrattiva del nostro sistema verso società di altri Paesi) nella forma del forum shopping e del listing shopping.

Naturalmente l’assetto regolamentare non è mai decisivo, essendo altresì necessario un sistema giudiziario e di enforcement amministrativo efficace. Ma certamente una modernizzazione del quadro normativo può essere di grande ausilio.

Molti i profili sui quali occorre intervenire: dalla semplificazione della disciplina del prospetto, alla razionalizzazione della disciplina Opa, all’eventuale riforma del voto plurimo (non solo rafforzando il cosiddetto effetto moltiplicatore, ma prima ancora consentendo a una quotata di ricorrere liberamente e contemporaneamente alla maggiorazione del voto e al voto plurimo. Sarà il mercato a premiare o meno l’emittente). Anche la governance deve essere migliorata: a tratti è eccessivamente barocca (troppe le nozioni di indipendenza) e alcuni sistemi di amministrazione (il riferimento è al monistico) necessitano di integrazioni per divenire più appetibili e diffusi.

Il diritto dell’impresa chiede di essere riformato. Non serve un’ennesima, alluvionale e disorganica regolamentazione. Sono sufficienti poche ed efficaci disposizioni. E una visione d’insieme.

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