Smart working, il lavoratore (anche turnista) non ha diritto al buono pasto
Il dipendente che, post Covid-19, è rimasto a lavorare in smart working, non ha diritto a ricevere il buono pasto, nonostante i propri turni di lavoro includano la fascia oraria del pranzo
di Stefania Radoccia
2' di lettura
Il quesito. A seguito dell'emergenza sanitaria ho cominciato a lavorare in smart working nella mia azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono un impiegato addetto al servizio call center della gestione emergenze. Lavoro con un sistema di turnazione che, allorché mi recavo in azienda, mi dava diritto al buono pasto.
Il mio datore di lavoro ritiene che con il sistema di smart working io non abbia più diritto al ticket, nonostante i miei orari di lavoro (7.30–15.30, 15.30–23.30, 23.30–7.30) non siano cambiati, costringendomi dunque a lavorare anche durante i pasti. Il diritto al buono pasto cessa in presenza di condizioni di lavoro che non siano vincolate, ma, avendo io il vincolo della turnazione, la fattispecie non sarebbe quella del telelavoro? In questo caso il ticket non sarebbe ugualmente un mio diritto? G.C. - Napoli
La risposta. La ripartizione in turni dell'attività lavorativa non implica necessariamente che l'istituto applicabile al caso di specie sia quello del telelavoro (caratterizzato da una diversa disciplina), dal momento che la ripartizione in turni atterrebbe a esigenze di carattere organizzativo dell'impresa.Per quanto concerne i buoni pasto, l'articolo 20 della legge 81/2017 prevede che il lavoratore la cui prestazione lavorativa viene resa in modalità cosiddetta agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
A tale riguardo occorre, tuttavia, precisare che l'articolo 6 del Dl 333/1992 (convertito con legge 359/1992) esclude, in linea generale, la connotazione retributiva dell'indennità di mensa, in quanto servizio sociale predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo che la contrattazione collettiva non ne preveda una diversa qualificazione.Pertanto, ove la contrattazione collettiva preveda l'erogazione di una indennità sostitutiva alla generalità dei lavoratori, inclusi coloro che, in concreto, non utilizzano il servizio mensa, questa indennità perderebbe il suo carattere assistenziale, per assumere natura retributiva e diventare computabile negli istituti retributivi differiti.
Diversamente, non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento dei buoni pasto ai lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità cosiddetta agile.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 13 luglio 2020.
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