ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùIl quesito del Lunedì

Sostituzione di maternità: è possibile far scattare due contratti in successione

La norma non esclude la possibilità di utilizzare lo stesso lavoratore per sostituire una lavoratrice in maternità e in successione un'altra lavoratrice sempre in maternità

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

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2' di lettura

Domanda. Sono il titolare di un'azienda artigiana e applico il contratto degli estetisti. Il 6 giugno 2022 abbiamo assunto, a titolo di sostituzione di maternità, una dipendente, per la quale stiamo godendo dell'agevolazione Inps che prevede la riduzione contributiva al 50 per cento (ammissibile fino al compimento del primo anno di vita del bimbo, e comunque non superando i 12 mesi totali di sgravio). La lavoratrice sostituita dovrebbe quindi rientrare a fine marzo 2023. Da aprile 2023 entrerà in maternità obbligatoria un'altra dipendente. Si chiede se è possibile fruire dell'agevolazione Inps al 50% nel caso in cui a sostituire la dipendente che entrerà in maternità ad aprile fosse la dipendente che abbiamo già utilizzato nella precedente sostituzione (rispettando il tetto dei 24mesi di sgravio). Non capiamo, in sostanza, se il limite dei 12 mesi massimi di sgravio si applica al rapporto di lavoro oggetto della sostituzione oppure al dipendente. Inoltre, nel caso in cui si potesse fruire dello sgravio anche in seguito a una nuova assunzione dell amedesima dipendente, tra un contratto e l'altro occorrerebbe rispettare lo “stop&go”?

Risposta. La normativa cui fare riferimento è il comma 2 dell'articolo 10 della legge 53/2000, che prevede la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro il quale assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione, secondo gli articoli 4, 5 e 7 della legge1204/1971, come modificati dalla stessa legge 53/2000. I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Destinatarie del beneficio sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità. La norma non esclude la possibilità di utilizzare lo stesso lavoratore per sostituire una lavoratrice in maternità e in successione un'altra lavoratrice sempre in maternità, nel rispetto dei 24 mesi, in quanto l'agevolazione non è legata al sostituto, ma alle condizionidi cui sopra. Circa l'intervallo temporale tra un contratto e l'altro, il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) Area acconciature ed estetica del 10 ottobre 2022, alla lettera g, prevede che, «ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del Dlgs 81/2015, si conviene sull'assenzadi intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto»; pertanto, nel caso in oggetto, non dovrà essere rispettato lo “stop&go”.

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Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 20 febbraio.

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