Cassazione

«Spaghetto quadrato» de La Molisana non può essere un marchio, descrive solo un prodotto

Respinto il ricorso del pastificio di Campobasso contro Barilla che aveva chiesto e ottenuto la dichiarazione di nullità del brand che indica solo una caratteristica

di Patrizia Maciocchi

(Adobe Stock)

2' di lettura

È nulla la registrazione del marchio «spaghetto quadrato» del pastificio La Molisana. Il noto pastificio di Campobasso, nato come laboratorio artigianale nel 1912, perde la sua battaglia in Tribunale contro Barilla che ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio «spaghetto quadrato», perché privo di elementi di novità e semplicemente descrittivo di un prodotto, presente nell’offerta di molte aziende. La Cassazione, come ultimo arbitro conferma, infatti, con l’ordinanza 53, la decisione della Corte d’Appello di considerare il marchio, registrato nel 2013, non degno di tutela. Per la Corte territoriale la parola indica solo un prodotto alimentare della tradizione italiana, come lo spaghetto, indicando solo la sua caratteristica non più cilindrica, ma nella sua forma più recente e moderna con la «sezione orizzontale quadrata», molto simile agli spaghetti alla chitarra e ai tonnarelli. I giudici considerano non provato neppure il secondary meaning.

Un brand solo descrittivo di una caratteristica

La cosiddetta secondarizzazione del marchio scatta quando il suo uso e la sua diffusione, anche attraverso incisive campagne pubblicitarie, sono tali da assumere un significato preciso e identificare proprio quel prodotto presso i consumatori, malgrado la parola che lo compone sia solo indicativa di una qualità. Nello specifico una capacità di penetrazione che i giudici escludono per l’esigua durata dell’uso, e per la debolezza del marchio «costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura e alle caratteristiche del prodotto». Senza successo La Molisana fa presente che la tutela non era richiesta in virtù della novità di un prodotto che appartiene alla tradizione essendo equiparabile, per forma simile, allo spaghetto alla chitarra, al maccherone carrato o al tonnarello, la distintività del brand stava nell’indicare in modo del tutto nuovo un prodotto già esistente. Una precisazione che non cambia però le sorti del ricorso.

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L’affermazione sul mercato

La Suprema corte Ribadisce che requisito per la registrazione è il carattere distintivo del marchio, per questo non possono essere registrati segni che descrivono solo le caratteristiche di un prodotto o di un servizio. A meno che questo non abbia acquistato un significato secondario originale, grazie al consolidarsi del suo uso sul mercato. Una distintività che consente di convalidare il segno, nello specifico però negata.

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