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Spiagge, proroga concessioni o gare? Tar di Lecce si rivolge a Corte Giustizia Europea

Il governo deve decidere se applicare la direttiva Bolkestein (2006/123) sulle concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari oppure procedere con le proroghe verso gli attuali titolari di concessione

di Domenico Palmiotti

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4' di lettura

Applicare la direttiva Bolkestein (2006/123) sulle concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari, e quindi ricorrere a procedure di evidenza pubblica, oppure procedere con le proroghe verso gli attuali titolari di concessione?

A Ginosa, comune del versante occidentale del Tarantino (una delle 18 Bandiere Blu 2022 della Puglia, ma per il comune jonico é la 24esima della serie), scoppia un caso che approda al Tar di Lecce. Con ordinanza, i giudici amministrativi della prima sezione (presidente e giudice estensore Antonio Pasca), hanno deciso di sospendere il giudizio e di rimettere tutto all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I giudici del Tar formulano all'organo europeo ben nove quesiti chiedendo lumi. Il primo riguarda la validità o meno della direttiva 2006/123, tutti gli altri l'interpretazione del diritto unionale. In particolare, il primo quesito chiede «se la direttiva 2006/123 risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto - trattandosi di direttiva di armonizzazione - adottata solo a maggioranza invece che all'unanimità, in violazione dell'art 115 TFUE».

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Col secondo quesito, il Tar di Lecce chiede alla Corte «se la direttiva 2006/123 Bolkestein presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile».

I motivi e i protagonisti del conflitto

Il ricorso al Tar è stato promosso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato contro il Comune di Ginosa. Coinvolti 15 tra rappresentanti, gestori e imprese balneari dell'area, nonché il Sindacato imprese balneari (Sib) e la Federazione imprese demaniali. L'Autorità ha chiesto al Tar l'annullamento delle delibere comunali di dicembre 2020 e febbraio 2021 e di una serie di atti di proroga, relativi alle concessioni, adottati lo scorso anno. Delibere e atti adottati sulla base della legge nazionale, secondo il Comune di Ginosa.

L'Autorità, a sua volta, ha contestato i provvedimenti comunali e sollevato al Tar la violazione degli articoli 49 e 56 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea e, in generale, della normativa unionale rinveniente dalla direttiva Bolkestein. Per l'Autorità, vi è l'esigenza di «previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento anche in ambito transfrontaliero».

A parere dell'Autorità, “la normativa nazionale di proroga delle concessioni risulterebbe in contrasto con la direttiva 2006/123/CE, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato, sia giurisdizionali che amministrativi”. L'ente locale del Tarantino ha replicato osservando la «piena legittimità del proprio operato» e sottolineato che la direttiva “Servizi”, appunto la Bolkestein, «non avrebbe natura auto-esecutiva con conseguente impossibilità di disapplicazione della normativa nazionale confliggente». Si é così arrivati al giudizio del Tar perché il Comune non si è adeguato all'invito dell'Autorità garante.

I giudici: in caso di conflitto vale la norma nazionale

I giudici ora osservano che «in presenza di conflitto con norma unionale non immediatamente applicabile e nell'ipotesi in cui non risulti possibile il ricorso all'interpretazione conforme, la disapplicazione della norma di legge nazionale (l'unica applicabile) non è consentita al giudice nazionale (e, a maggior ragione, al funzionario della pubblica amministrazione)».

Il giudice, sostiene il collegio, «puó soltanto sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale in via esclusiva compete di determinare l'effetto abrogativo o additivo di una norma di legge». E ancora, dichiara il collegio del Tar, «nel caso di specie la legge nazionale di proroga risulta chiara ed inequivoca nel suo dato letterale, mentre - sotto altro profilo - l'effetto di mera disapplicazione determinerebbe semplicemente un vuoto normativo, tale da impedire il ricorso all'interpretazione conforme proprio in ragione dell'assenza di una specifica normativa di riferimento».

Stato di incertezza e Comuni in ordine sparso

Per il collegio è quindi «necessario avvalersi della facoltà per il giudice nazionale di adire la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale in ragione dello specifico ed esclusivo ruolo alla stessa attribuito dall'ordinamento euro-unionale con riferimento alla natura di interpretazione autentica delle relative sentenze e del conseguente effetto vincolante per il giudice nazionale di ogni ordine e grado».

Di qui la trasmissione degli atti dal Tar di Lecce alla Corte Europea a causa dello «stato di assoluta incertezza che si è determinato e che risulta destinato ad aggravarsi ulteriormente». Anche perchè, si osserva, «alcuni Comuni hanno riconosciuto la proroga ex lege fino al 2033 in applicazione della legge 145/2018, altri Comuni hanno negato la proroga in via astratta e generalizzata, altri ancora hanno riconosciuto la proroga che hanno tuttavia successivamente ritirato in autotutela».

Ciò, evidenzia il Tar, sulla base del diverso personale parere dei singoli dirigenti di settore di ogni Comune circa la natura autoesecutiva o meno della direttiva Bolkestein. Infine, si evidenzia da parte del Tar, ci sono Comuni come Roma che hanno indetto «gare per l'affidamento di concessioni demaniali non solo per la durata di un solo anno (termine inadeguato ed inidoneo a garantire l'ammortamento degli investimenti), ma anche ricorrendo alle regole di gara e di aggiudicazione previste per la materia degli appalti, in contrasto con pronunce della giustizia amministrativa che hanno ritenuto doversi invece fare riferimento alla procedura di gara prevista dal Codice della Navigazione».

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