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Sport, i dubbi da chiarire sul credito d’imposta agli sponsor

Va precisato che il bonus non concorre al reddito

di Marco Piazza

2' di lettura

L'articolo 81, comma 1, del decreto 104/2020 concede un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni a favore del settore sportivo.

Quali sono le agevolazioni

Le sponsorizzazioni agevolate sono quelle effettuate - tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 - nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d'imposta, che ha natura di “contributo”, è pari al 50% degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie effettuate. È utilizzabile solo in compensazione nel modello F24 . La norma non prevede espressamente la derogabilità dei limiti di compensazione stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e dall'articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro). Inoltre, non è esplicitamente disposto che il credito d'imposta non concorre a formare il reddito imponibile e il valore della produzione del beneficiario.

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I dubbi sulla spesa

Il comma 5 della norma chiarisce, comunque, che il corrispettivo sostenuto costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto mediante una specifica attività della controparte. Non è chiaro quale sia l'ammontare di spesa che dà diritto al credito nel caso in cui la durata del contratto di sponsorizzazione superi il 31 dicembre 2020 e nemmeno le relazioni tecnica e illustrativa al decreto forniscono chiarimenti al riguardo.
Esiste però un precedente sul credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis del Dl 50/2017 e relativo Dpcm 90/2018 di attuazione). In particolare, l'articolo 4, comma 2, del Dpcm stabilisce espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico.

Il contenuto delle Faq

E a questo proposito le Faq aggiornate all'8 settembre 2020 precisano che, per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il comma 2, lettera b), dell'articolo 109, in base al quale «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate», senza peraltro richiamare la seconda parte della lettera b) che, per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, rileva la data di maturazione dei corrispettivi, criterio adatto ai contratti che hanno un contenuto economico costante nel tempo.
Il criterio dell'ultimazione del servizio contrasta, in molti casi, con quello della “competenza economica” secondo i principi contabili nazionali e internazionali, il quale, peraltro, prevale anche sull'articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo unico, per le entità diverse dalle microimprese.

L’esclusione auspicabile

Considerato il fatto che il periodo in cui possono essere sostenute le spese agevolabili è molto ristretto e tenuto conto dello scopo della norma, sarebbe auspicabile che il Dpcm di attuazione sia esplicito nell'escludere che, per stabilire il momento dell'effettuazione dell'investimento pubblicitario, si debba fare riferimento all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo unico.

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