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Stalking per le avances sull’autobus

Si era seduto tre volte accanto alla stessa passeggera, minorenne, offrendole merendine e prendendo in giro il suo fidanzatino. Per lui scatta la condanna per atti persecutori

di Patrizia Maciocchi

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Rischia la condanna per stalking chi decide di fare con insistenza delle avances sull’autobus. La Cassazione (sentenza 40999) conferma la pena per il reato di atti persecutori nei confronti dell’imputato che, in tre mesi, si era seduto per tre volte accanto ad una minorenne che non gradiva affatto i suoi approcci. Un percorso sul mezzo pubblico, della durata di circa 15 minuti, che l’uomo usava per toccare la ragazza sulle spalle, sulle braccia, sul ginocchio e sui capelli, tentando di offrirle delle merendine.

Gli approcci sgraditi

Tentativi di avvicinamento, chiaramente spiacevoli, che l’uomo, più che maturo, accompagnava con commenti poco opportuni sul fidanzatino della ragazza. Senza successo la difesa dell’imputato cerca di minimizzare un comportamento tanto inopportuno, puntando ad una condanna per un reato meno pesante, come le molestie private. Ad avviso del ricorrente, infatti, per lo stalking servirebbero le prove di un perdurante stato di ansia e di paura e del cambiamento delle proprie abitudini, proprio in virtù degli atteggiamenti persecutori. Inoltre le azioni incriminate erano davvero poche: solo tre.

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La prova dell’ansia e del timore

La Suprema corte ricorda però che per il reato previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, basta anche «la reiterazione di due soli episodi temporalmente distinti e avvenuti in periodi ravvicinati». Poi ci sono anche le prove dell’ansia e del timore ci sono. A dimostrare il patema d’animo c’è la scelta della ragazza di prendere il treno e non più l’autobus, per evitare di incontrare l’imputato, un elemento di per sé già sufficiente. In più la giovane è da considerare credibile, anche quando aveva raccontato agli inquirenti di aver sofferto di insonnia per un periodo di tempo significativo, tanto da condizionare la sua salute e il suo rendimento scolastico. E nulla salva il ricorrente dalla condanna per stalking, nella forma aggravata perché il reato era stato commesso nei confronti di una minorenne.

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