Status di rifugiato, le storie dei migranti in Cassazione
di Patrizia Maciocchi
4' di lettura
Il sogno dei migranti di ottenere lo status di rifugiato si infrange spesso in Cassazione. Per superare il vaglio della Suprema corte è, infatti, necessario che le storie raccontate per sostenere la richiesta di protezione umanitaria o sussidiaria siano credibili e documentate. Non aiuta il riferimento alla magia nera e agli oracoli. Né serve allo scopo fingersi omosessuali , o narrare di fughe rocambolesche. Dopo il decreto che ha previsto la sola via della Cassazione contro le decisioni delle sezioni specializzate, i ricorsi presentati alla Suprema corte sono aumentati, nel 2018, del 512,4%: un carico di lavoro che grava sulla prima sezione chiamata a valutare la “solidità” di racconti che, raramente, reggono il vaglio dei giudici di piazza Cavour. Diverse decine quelli a cui la Cassazione ha detto no mercoledì scorso.
L’oracolo di Iria - Tra questi c’è il Nigeriano Iria della regione di Edo State. Un posto molto povero ma questo non basta, in assenza di violenza indiscriminata e conflitti armati. Bisogna allora trovare una ragione di più. Iria racconta di essere di religione cristiana e di non aver voluto sostituire il padre, morto, nel ruolo di prete del villaggio che si tramandava di padre in figlio in base alla volontà dell’oracolo. Per i giudici di merito non erano emerse però violenze e minacce ma solo il tentativo di convincere il giovane a rassegnarsi ad un destino imposto dalla tradizione. Non è abbastanza per restare in Italia con la tutela umanitaria (sentenza 17279).
L’incendio di Abdou - Non va meglio a Abdou che mette nero su bianco le ragioni per le quali è fuggito dal Gambia. Chiede lo status di rifugiato, o il permesso di soggiorno per motivi umanitari per restare in Italia, dove vive e lavora dal 2015. Abdou mentre aiutava il padre nei campi ha acceso un fuoco che si è propagato nel villaggio vicino. Per vendetta gli abitanti hanno ucciso il genitore, mentre lui ha iniziato a peregrinare per altri stati africani fino a quando è arrivato in Libia, dove è stato costretto, sotto la minaccia delle armi, a salire su un barcone approdato in Italia. Per i giudici d’Appello il racconto non era credibile e comunque non dimostrava l’esistenza dei presupposti per la protezione internazionale neppure sussidiaria. Nel Gambia non ci sono situazioni socio economiche tali da giustificare il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quanto alla credibilità del racconto, del quale il ricorrente sosteneva la genuinità, la Cassazione (sentenza 17282) chiarisce che stabilire se la narrazione è stata verosimile o no spetta solo ai giudici di merito senza possibilità di sindacato in Cassazione, che può solo intervenire sul metodo e non sul merito.
Il contrasto all’infibulazione e la magia nera - Dal Gambia arriva anche Amadou. Dice di aver avuto una relazione con una minorenne, credendola maggiorenne dalla quale aveva avuto un figlio, e di aver lottato contro uno zio che voleva imporre l’infibulazione a sua sorella. Una posizione che lo esponeva al rischio di essere punito con la magia nera e carcerato. Per questo è fuggito in altri stati africani e, anche lui è arrivato in Libia dove si è imbarcato “gratuitamente” per l’Italia. Per i giudici la vicenda riguardava fatti personali: il timore di ritorsioni dei parenti della ragazza e di divenire oggetti di riti di magia nera (sentenza 17284). La Cassazione, nella sentenza, ricorda la possibilità di dimostrare anche in via indiziaria la credibilità dei fatti sostenuti che devono avere un carattere di precisione, gravità e concordanza.
La persecuzione religiosa - Requisiti che non possiede il racconto di Ahmed che ha lasciato il Pakistan per sottrarsi ad una minaccia di morte di un’organizzazione terroristica di religione sunnita, che lo aveva costretto in un primo momento a lavorare come tecnico informatico, salvo poi minacciarlo di morte dopo aver scoperto che era di religione sciita. Una spy story, a sfondo religioso, bollata come generica e inattendibile. L’identità religiosa dichiarata nella regione di provenienza del ricorrente non presenta i pericoli ipotizzati in caso di rientro. E la Cassazione sottolinea (sentenza 17307) che lo status di rifugiato politico, richiesto nel caso esaminato, va escluso nel caso in cui non ci sono rischi di persecuzione nel territorio di origine del richiedente.
L’omosessualità simulata - I giudici non credono neppure all’omosessualità di Minoungou. Un giovane del Burkina Faso che riferisce di essere stato costretto a fuggire dopo che il suo datore lo aveva scoperto in intimità con il suo partner invitandolo ad andarsene, pena la persecuzione. Accadimenti che però il ricorrente non è in grado di circostanziare. Il giovane africano gioca allora la carta del vizio “procedurale” per essere stato ascoltato da un solo membro della commissione anziché da tutti i componenti. Per la Cassazione però (sentenza 17305) l’omissione dell’avvertenza allo straniero che può essere sentito dall’intero “collegio” anziché da un singolo componente non fa scattare la nullità dall’audizione che può essere integrata solo se la mancata informazione ha leso i diritti fondamentali del richiedente asilo. Circostanza che va provata (sentenza 17305). Ma nel caso esaminato, come in molti altri é provata solo la voglia di lasciare il proprio paese, in cerca di una vita migliore.
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