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No al limite dei 65 anni dei giudici popolari, il verdetto pesa sul processo per la strage di Bologna

Annullata con rinvio la sentenza con la quale la Corte d’Assise d’appello di Palermo aveva azzerato un processo perché un giudice popolare aveva compiuto 65 anni. La decisione era attesa dalla Corte d’Assiste d’Appello di Bologna

di Patrizia Maciocchi

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3' di lettura

Il superamento del tetto dei 65 anni dei giudici popolari, presenti nel collegio giudicante non fa scattare la nullità della sentenza. La Cassazione cancella con rinvio la decisione con la quale la Corte d’Assiste d’Appello di Palermo aveva passato un colpo di spugna su un procedimento, che riguardava un omicidio aggravato dalla modalità mafiosa. E questo perché uno dei giudici popolari aveva compiuto 65 anni durante il dibattimento e partecipato alla deliberazione. Una scelta contro la quale aveva fatto ricorso il Procuratore generale di Palermo, chiarendo che il tetto dei 65, richiesto da una legge del 1951, deve essere riferito, secondo un’interpretazione sistematica della norma, al momento della nomina del giudice popolare. In linea con questa tesi l’annullamento della Cassazione che, in attesa di depositare le motivazioni, ha chiarito nel dispositivo che «non sussiste il vizio di capacità del giudice» ritenuto dalla sentenza annullata. La decisione dei giudici di legittimità era attesa dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna che, per questo hanno spostato l’udienza al 18 maggio, dopo che i legali dell’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo per concorso nella Strage di Bologna si erano appellati al cavillo, esaminato dagli ermellini, chiedendo di considerare nulla la sentenza di primo grado. I difensori hanno, infatti, fatto presente che due giudici popolari e due supplenti hanno compiuto gli anni durante il dibattimento e la deliberazione finale, superando il limite dei 65 anni di età. A loro avviso, quindi, al di fuori dai requisiti di legge. Dall’interpretazione della Cassazione dipendeva la sorte di molti altri processi. Si dice soddisfatta l’avvocato Lisa Baravelli, uno dei legali dell’Associazione tra i familiari delle vittime della stazione di Bologna. «La questione dell’età del giudice popolare è stata superata dalla Cassazione - afferma l’avvocato Baravelli - basandosi, come chiesto dal Pm ricorrente, su un’interpretazione sistematica della legge del ’51, secondo la quale il limite dei 65 deve essere inteso come riferito al momento di assunzione dell’incarico. Naturalmente ora sarà necessario leggere le motivazioni».

L’interpretazione della legge del ’51

A regolare la questione è la legge 87 del 1951, e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce all’articolo 3, che i magistrati e i giudici popolari costituiscono un unico collegio giudicante, e prevede espressamente l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari solo in caso di loro assenza, impedimento o per i casi di astensione o ricusazione (articolo 26), mentre nessuna disposizione normativa prevede espressamente l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari che nel corso del dibattimento abbiano superano il tetto del 65° anno di età. Il problema nasce dunque dall’interpretazione della norma. Un’indicazione sulla volontà del legislatore può venire dai lavori parlamentari del 1950, allora il deputato Riccio aveva dichiarato «vorrei chiarire che il requisito della età è richiesto per l’assunzione dell’ufficio di giudice popolare, e non per l’iscrizione nelle liste. È evidente che il requisito dell’età si riferisce al momento in cui deve essere costituito il collegio; e quindi, se in quel momento una persona ha superato il 65° anno di età, egli non potrà far parte del collegio».

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Il question time del ministro della Giustizia

Il problema era stato sottoposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso di un question time in Parlamento del 16 febbraio scorso. Il Guardasigilli ha ammesso la serietà e la complessità di un problema con il quale la Cassazione si sarebbe già confrontata, esprimendo un orientamento costante, nel ritenere che la piena assimilazione della figura del giudice popolare con quella del giudice togato riguardi anche l’età. Orientamento consolidato da considerare una sorta di interpretazione autentica che danno le sezioni unite al quale si sono allineate le Corti siciliane che impedisce, qualunque attività ispettiva. Ma visto che il problema resta, ad avviso del numero uno di Via Arenula, sarebbe opportuno rivedere la legge allineando l’età dei giudici popolari ai togati.

Le sentenze della Cassazione che si sono espresse sul tema, indicando il requisito dell’età come necessario per l’intero procedimento, sono la 5284 del 1998, e la 14209 del 2002

La nota dei familiari delle vittime della strage

A mettere in dubbio la ricostruzione del ministro della Giustizia era stata L’”Associazione tra i familiari delle vittime della stazione di Bologna” che, attraverso il presidente Paolo Bolognesi, aveva manifestato grande preoccupazione per le parole del Guardasigilli in occasione del question time, negando l’esistenza di un orientamento costante sul punto.

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