Stretta sulle frodi Iva negli acquisti intra Ue di vetture usate
Controlli preventivi da parte delle Entrate se manca il versamento con F24
di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
2' di lettura
Nuovi obblighi per chi acquista automobili usate di origine Ue. L’articolo 9 del decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 dicembre) ha previsto che l’agenzia delle Entrate effettui una preventiva verifica in tutti i casi in cui, in relazione all’acquisto di un’auto usata, non è richiesto il versamento Iva mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetta Elide). Di conseguenza tali operazioni, sia se effettuate da soggetti titolari di partita Iva sia se effettuate da consumatori finali, sono equiparate ai fini del controllo. L’obiettivo è quello di ridurre l’evasione dell’imposta sottoponendo gli operatori a test più serrati.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto legge, le indagini dell’Amministrazione finanziaria insieme a quelle della Guardia di Finanza effettuate negli ultimi anni hanno rilevato, solo in Italia, un’evasione milionaria per centinaia di fraudolente immatricolazioni di autoveicoli di provenienza unionale. La frode riguarda la compravendita di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi assoggettati impropriamente al regime Iva cosiddetto del margine, regime che nasce allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione nel commercio di beni usati ceduti a un soggetto passivo di imposta per la successiva alienazione all’interno dell’Ue. Ma il regime del margine, a volte, viene utilizzato impropriamente dagli operatori, celando piuttosto un’operazione di acquisto intraUe, la quale richiederebbe, ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura del veicolo oggetto dell’acquisto intraUe a titolo oneroso, la presentazione al dipartimento per i Trasporti di una copia del modello F24 per il versamento unitario delle imposte per ogni mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna (articolo 1, comma 9, del Dl 262/2006, convertito in legge 286/2006).
Viceversa, l’obbligo non sussiste in riferimento all’immatricolazione dell’autoveicolo acquistato in regime del margine, in quanto tali acquisti neppure sono considerati intraUe e l’imposta va calcolata solo sul margine.
Per evitare appunto la situazione di frode, l’articolo 9 del Dl 124/2019 inserisce il comma 9-bis nell’articolo 1 del Dl 262/2006, affidando all’agenzia delle Entrate il compito di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento Iva mediante F24 ai fini dell’immatricolazione dell’auto oggetto dell’acquisto intraUe (esclusione dovuta nel caso di legittima operatività del regime del margine). Gli esiti del controllo sono trasmessi al dipartimento per i Trasporti.
Al riguardo, si ricorda che il soggetto passivo nazionale che effettua l’acquisto intraUe del veicolo destinato, non alla rivendita, ma a essere utilizzato come bene strumentale alla propria attività d’impresa, non rientra nell’obbligo di versamento dell’Iva.
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