Studenti stranieri in Italia, permesso di soggiorno da rinnovare se c’è «forza maggiore»
Lo studente straniero non può essere rimandato al suo Paese se dimostra gli oggettivi impedimenti al completamento del corso di laurea
di Davide Madeddu
I punti chiave
3' di lettura
Per cause di forza maggiore non riesce a dare gli esami del triennio e dalla questura arriva il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno. Per il Tar di Cagliari però (sentenza 00811/2021), poiché le circostanze sono avverse e non dipendono dalla volontà dello studente, il provvedimento viene annullato.
La vicenda
Nel 2009 un giovane studente straniero nato nel 1990 entra in Italia, chiede il permesso di soggiorno per motivi di studio e si iscrive alla facoltà di medicina. La Questura rilascia il documento che viene rinnovato per il periodo successivo sino al 4 ottobre del 2018. L'ultimo rinnovo arriva nel 2017-2018 (nonostante lo studente non abbia sostenuto verifiche nel 2017), «in quanto - afferma la Questura -, sarebbero state positivamente valutate le problematiche personali e familiari rappresentate dallo straniero nelle memorie endoprocedimentali».
A dicembre del 2018 nuova richiesta di permesso di soggiorno. Dalla Questura, tre mesi più tardi arriva il preavviso di rigetto. Quindici giorni più tardi la domanda viene rigettata e per il giovane studente c'è l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. In caso contrario scatta l'espulsione. Tra le motivazioni il fatto che lo studente sia fuori corso e, inoltre, che non abbia sostenuto esami nel 2017, 2018 e 2019. Solo nel 2020 c'è il superamento di un esame riferito al 2019/2020. In mezzo però ci sono gravi problemi familiari dello studente (la madre, il padre hanno problemi di salute e il fratello che finisce in rianimazione) che gli impongono un ritorno in patria e poi problemi di salute personali. Solo quando rientra all'università riprende l'attività di studio superando un esame e iscrivendosi a un altro. Poi il diniego al rinnovo e la vicenda che finisce davanti ai giudici amministrativi
Davanti al Tar
Lo studente ricorda la norma che «che consente la deroga dei termini per “gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati” e del principio generale dell'ordinamento di “forza maggiore”», viene accolta.Per i giudici, che rimarcano come lo studente abbia superato una prova e sia iscritto a sostenerne un'altra, il ricorso è fondato. Perché a determinare una fermata all'attività di studio dello studente non ci sono solo i problemi familiari e personali ma anche le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica da Covid 19.
Il resto si gioca sulle norme di norme di attuazione del testo unico in materia di immigrazione con cui si prevede in via ordinaria che «il rinnovo del permesso specifico di soggiorno (per “motivi di studio”)» sia accordato «se lo studente ha superato “una verifica nel primo anno di corso e due gli anni successivi». Nelle stesse norme si prevede anche una deroga in caso di gravi e comprovati motivi di salute o forza maggiore debitamente motivati.
«La lettura coordinata delle norme impone che debbano essere adeguatamente tenuti in considerazione questi elementi in quanto - scrivono i giudici -, in questo caso, non si tratta di valutare unicamente il rendimento negli studi del ricorrente, ma anche la circostanza che lo studente per un lungo periodo non è stato presente in Italia, avendo avuto necessità di un rimpatriare per gravi motivi di salute (personali e familiari), non dipendenti dalla propria volontà».
Per i giudici il «provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui non ha adeguatamente considerato le gravi e complesse problematiche personali e familiari». Ricorso accolto, onorari e spese di giudizio, «considerata la peculiarità della situazione, sia in fatto che in diritto», integralmente compensati fra le parti.
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