Professionisti

Studi legali e Covid-19: arriva il vademecum del Consiglio nazionale forense

Misure tarate sul caso concreto e differenziate per datori di lavoro e no, con i distinguo per i contratti di appalto dalla pulizia alla manutenzione

di Patrizia Maciocchi

Effetto Covid su fiducia imprese, a maggio crollo storico

3' di lettura

Protocolli di sicurezza ad hoc, tarati sulle caratteristiche dei singoli studi legali, da adottare nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Le indicazioni per essere in regola con le norme e scongiurare conseguenze civili e penali, in caso di inadempienze, sono dettate dalla commissione diritto del lavoro del Consiglio nazionale forense.

Gli studi senza dipendenti

Il Cnf sottolinea che, le recenti disposizioni emanate dal Governo, rafforzano l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di rispetto del protocollo condiviso, siglato il 24 aprile scorso, tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il ministero del lavoro e le parti sociali, riguarda solo le imprese. Mentre per le attività professionali il riferimento è la scheda tecnica contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 maggio 2020».

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I datori di lavoro

È necessario però fare un distinguo per quanto riguarda i legali datori di lavoro, tra i quali rientrano le associazioni tra professionisti e le società di professionisti, anche senza dipendenti. In questi casi si applicano, infatti, tutte le disposizioni generali e specifiche previste dalle norme in vigore relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per gli avvcati datori di lavoro entrano infatti in gioco le possibili conseguenze civili e penali nel caso un dipendente sia contagiato dal Covid-19. Un rischio che si fa concreto in base al Dl 18/2020, convertito nella legge 27/2020, che equipara il contagio all’infortunio sul lavoro.

Il contagio come infortunio sul lavoro

Una qualificazione - avverte il Cnf - che può far scattare l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro. Un “problema” tanto noto da indurre la richiesta di uno scudo penale ad hoc, in favore dei datori di lavoro. E una delle condizioni per la sua applicabilità sarebbe proprio il rispetto dei protocolli di sicurezza. In linea generale i professionisti senza dipendenti sono, comunque , tenuti ad osservare e mettere in atto le prescrizioni anti contagio dettate dalle autorità sanitarie e da altri organi: dai rapporti dell’Istituto superiore di sanità sugli ambienti indoor alle circolari del ministero della Salute, fino alle linee indicate dalle autorità sanitarie internazionali.

La tutela dei clienti e dei terzi

Lo studio legale, anche se di piccole dimensioni, dovrà dunque adottare una serie di misure che non coincidono solo con le regole valide per i cittadini in genere. A partire dalle misure di sicurezza a tutela di clienti, fornitori e terzi in generale, che dovranno essere rispettate anche dai professionisti senza dipendenti o altri soggetti assimilati come ad esempio i praticanti.

Gli obblighi di vigilanza sui contratti di appalto

Misure che dovranno essere ulteriormente verificate in caso di contratti di appalto o d’opera, come pulizie, manutenzioni ecc. Ipotesi in cui il titolare dello studio deve vigilare sull’operato di terzi, come previsto dal principio della cooperazione (articolo 26 del Dlgs 81/2008).Rientra nel rispetto delle linee guida la necessità di dare un’adeguata informazione, sia ai dipendenti sia a terzi anche sull’eventuale trattamento dei dati personali.

Il rispetto e la diffusione del protocollo ad hoc

Il Cnf precisa poi che non esiste, salvo casi particolari, un obbligo di misurare la temperatura. Basteranno le dichiarazioni del soggetto interessato, ad esempio attraverso un questionario o semplici domande poste prima dell'accesso Lo stesso, in molti casi, non è necessaria una completa sanificazione dei locali, come indicato dalla circolare del ministero della Salute 5443/2020, ma può essere sufficiente la pulizia e l’igienizzazione dei piani e degli strumenti di lavoro. Il Consiglio nazionale forense ribadisce che spetta Come al titolare dello studio calibrare le misure anti-contagio sul caso concreto. Avendo però sempre presente l’esigenza di documentare le iniziative messe in atto, per “difendersi” in caso di contestazioni.

La condivisione dei locali con i colleghi

Per quanto riguarda la condivisione dei locali con altri colleghi, con i quali non c’è un rapporti associativo o societario, è indispensabile «adottare misure coordinate e condivise (che dovrebbero tra l’altro formare oggetto di un accordo tra gli interessati), perché comunque potrebbero configurarsi compresenze o interferenze tra vari soggetti».In conclusione adottare un protocollo specifico, anche in forma semplificata, e dimostrare di averlo rispettato, oltre che diffuso, chiarisce l’organo istituzionale del avvocati faciliterà «la dimostrazione del rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. E, in generale, dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del rischio da Covid-19».

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