Sugli extraprofitti è meglio pagare tutti per pagare meno
Anche la pandemia e le politiche sui bonus edilizi hanno favorito alcune specifiche categorie di contribuenti
di Paolo Puri
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Prosegue non senza sorprese la questione della tassazione degli extraprofitti. Alla sentenza del Tar del Lazio del 16 novembre scorso che non aveva segnato punti a favore per i due contendenti (Erario e imprese ricorrenti), limitandosi a confermare quello che tutti sapevano, ovvero che siamo in presenza di un tributo impugnabile – da qui l’inammissibilità dichiarata dal giudice amministrativo – davanti al solo giudice tributario in sede di impugnazione del rifiuto al rimborso (per quanti hanno già pagato) o di contestazione degli accertamenti (per le imprese che hanno ritenuto di non dover pagare), è seguita un’inattesa ordinanza del Consiglio di Stato che il 30 novembre in via cautelare ha sospeso il pagamento del tributo poiché la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/2022 – per una questione invero molto specifica priva di valenza generale – avrebbe esorbitato le sue prerogative interpretative, assumendo veste provvedimentale.
Nulla di decisivo – per carità – ma semmai la conferma che si tratta di un tributo nato sotto una cattiva stella, del quale si è già detto della pessima formulazione e dei conseguenti vizi di incostituzionalità.
Più incisiva è invece la mossa del legislatore che nella manovra di bilancio ha deciso di introdurre una nuova tipologia di contributo di solidarietà per il 2023, non intervenendo su quello in vigore a dispetto di quanto promesso anche nelle prime bozze di provvedimento. Si è così di fronte a due contributi di solidarietà diversi per paternità – e la mancata modifica sembra quasi a sottolineare tale diversità – e differenti per struttura.
Quello del 2022, in particolare, sembra abbandonato a una deriva “giudiziale” frutto del suo peccato originale, essendosi dimostrata inadatto ad assicurare il gettito stimato (vedi l’abnorme incremento dell’aliquota) e il puntuale adempimento (il riferimento è all’inasprimento ex post di un apparato sanzionatorio inefficiente per come originariamente previsto). Interventi che invece di risolvere appaiono preludere nuovi rilievi in termini di legittimità costituzionale, in uno scenario dove il precedente della Robin Hood Tax sembra incoraggiare le imprese che hanno scelto di rimanere “in vigile attesa”. La stessa misura del tributo sembra inoltre determinare effetti para espropriativi aprendo la strada al possibile sindacato anche dei giudici di Strasburgo, ormai inclini a garantire il contemperamento delle esigenze di gettito con quelle del rispetto dei diritti proprietari dei contribuenti. All’orizzonte vi è dunque un contenzioso tanto ampio negli effetti, quanto incerto negli esiti.
Inutile – o troppo facile – cercare i colpevoli, come il commissario del pasticciaccio di Emilio Gadda occorre moderare «il galoppo della smania» e tirare le «redini allo scalpitare della rabbia». Il cambio di governo suggerisce invece di ipotizzare rimedi che – come ravvisato dallo stesso attuale vice ministro al Mef – consentano di recuperare almeno una parte delle entrate previste.
Un’idea potrebbe essere quella di sostituire le regole del contributo per il 2022 con quelle previste per il 2023 che, come noto, si ispirano alla proposta di Regolamento comunitario n. 2022/1854 in tema di tassazione degli extraprofitti per il settore energetico. Abbandonati criteri inespressivi di qualsiasi riscontro in termini di capacità contributiva (le ormai famigerate liquidazioni periodiche dell’Iva) si tornerebbe a una base imponibile calcolata sull’incremento della media del reddito complessivo di esercizio purché eccedente almeno il 10% la media dei redditi complessivi Ires del quadriennio 2018-2021. Quanto pagato finora sulla base della vecchia formulazione del tributo verrebbe considerato come acconto soggetto a successiva rideterminazione finale.
Una modifica che consentirebbe il superamento di gran parte dei rilievi ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, eccezion fatta per quelli sulla misura del contributo che sembrano preconizzare un’imposta di natura espropriativa, specie se si considera il cumulo con la tassazione del profitto non considerato extra. È tuttavia anche quest’ultimo aspetto ad apparire particolarmente delicato. Il cumulo dei due contributi straordinari sullo stesso anno (il 2022), la misura dell’aliquota (50%) e la presenza di un unico limite nella non eccedenza del 25% del patrimonio netto, fa ritenere che più che l’extraprofitto si miri a colpire l’intero utile di esercizio. Non mancano poi dubbi in termini di compatibilità con lo stesso Regolamento per l’ampliamento della soggettività passiva alle società che operano nelle rinnovabili, incidendo sul legittimo affidamento dei contribuenti coinvolti che avevano programmato le proprie scelte economiche di investimento anche sulla base di un più favorevole quadro normativo.
Si apre così l’ulteriore tema della selezione dei soggetti che dovrebbero essere interessati alla contribuzione straordinaria. Oggi – in maniera frettolosa e in parte iniqua – coincidenti tout court con gli operatori del settore energetico.
Nessun dubbio che molti di questi nell’ultimo anno abbiano fruito di extraprofitti dovuti alla imprevedibile dinamica dei prezzi, anche se va rilevato che esistono differenze notevoli fra gli operatori del settore petrolifero (che hanno avuto meno oscillazioni di prezzo) e quelli del gas e dell’elettricità. Altrettante differenze sono state determinate per i cosiddetti grossisti dalle diverse politiche di approvvigionamento e per i produttori, distinguendo chi utilizza fonti fossili da quelli che hanno fonti rinnovabili (maggiormente condizionati – per esempio – dalle rispettive politiche di investimento).
Alla soluzione della questione dell’aliquota priva di proporzionalità soccorrerebbe la possibilità di allargare la platea dei soggetti passivi, includendovi tutti quelli che hanno sicuramente goduto di profitti imprevisti grazie alla pandemia (operatori nell’e-commerce, imprese farmaceutiche, fornitori di dispositivi medici e di igiene personale, laboratori di analisi, le stesse farmacie) e alle politiche sui bonus edilizi (imprese di costruzione e ristrutturazione, fornitori di materiali per l’edilizia e simili). Per essi il confronto con l’ultimo bilancio chiuso (2021) sarebbe sufficiente a individuare quell’incremento di margine meritevole di una tassazione aggiuntiva, garantendo da subito un gettito “compensativo”. L’ampliamento degli interessati avrebbe inoltre il pregio di consentire una riduzione dell’aliquota a parità di gettito nell’ottica del “pagare tutti per pagare meno”.
Se per il pasticciaccio di via Merulana era necessario l’intuito del commissario Ingravallo per risolvere il caso, per questo basterebbe forse il buon senso degli intendenti di finanza del tempo che fu.
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