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Sul bonus 200 euro irrisolti i dubbi legati allo sgravio dello 0,80%

Entrano nel vivo gli adempimenti connessi al riconoscimento del premio previsto dal decreto legge 50/2022

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Bonus 200 euro, le condizioni per ottenerlo

3' di lettura

Entrano nel vivo gli adempimenti connessi al riconoscimento del bonus di 200 euro previsto dal decreto legge 50/2022. L’Inps è già intervenuto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con prime istruzioni solo tecniche. La normativa di riferimento, tuttavia, evidenzia una serie di criticità. Uno dei nodi più significativi riguarda l’interpretazione da dare al passaggio della norma che identifica quali destinatari del bonus i lavoratori che «abbiano beneficiato» dell’esonero contributivo dello 0,80 per cento. Va verificato, infatti, se si tratta dell’effettiva fruizione o della sola esistenza del diritto a ottenere lo sgravio contributivo. Ovviamente, a seconda dell’interpretazione che verrà data all’inciso normativo, questi soggetti potranno o meno accedere al bonus.

Il timore

Un’interpretazione strettamente letterale ridurrebbe il possibile bacino di destinatari che, tuttavia, si troverebbero a subire oltre al danno (mancata applicazione dell’esonero 0,80% spettante) pure la beffa (esclusione anche dal bonus dei 200 euro). Si pensi, per esempio, ai lavoratori il cui rapporto è cessato nei primi mesi dell’anno, antecedentemente all’emanazione della circolare Inps 43/22; alcuni datori di lavoro potrebbero non aver eseguito il passaggio in busta dello 0,80% in quanto il rapporto era già chiuso, pur in presenza dei presupposti. Lo stesso si dica per quei datori che per incuria o errore non lo hanno riconosciuto.

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Vi poi rilevato che la norma non prevede il caso in cui il lavoratore, in forza a luglio presso un datore di lavoro, sia stato assunto dopo il 1° quadrimestre. Occorre specificare se il datore deve astenersi dall’erogare il bonus, visto che lo 0,80% è stato (eventualmente) riconosciuto da un’altra azienda, o chiedere una dichiarazione al lavoratore in cui lo stesso attesti di aver avuto titolo all’esonero dello 0,80% (favor lavoratoris). Avere previsto il rilascio di una dichiarazione del lavoratore complica, poi, la gestione. Nelle aziende medio piccole, in assenza di un software specifico, l’ufficio del personale dovrà sobbarcarsi un’ingente mole di lavoro addizionale per catalogare e verificare le attestazioni dei lavoratori. Peraltro la dichiarazione, anche se la legge non lo prevede, potrebbe essere integrata facendo attestare al lavoratore che non ha presentato istanza ad altro datore per lo stesso titolo.

La scadenza

Si evidenzia che non è previsto un termine per la consegna della dichiarazione al datore di lavoro: le aziende stanno individuando autonomamente una scadenza. Occorre chiarire cosa accadrà se un lavoratore consegnerà la dichiarazione all’ufficio del personale oltre la chiusura degli stipendi di luglio o addirittura dopo l’inoltro dell’Uniemens di luglio. Al momento, non sembra offerta al datore la possibilità di erogare nei mesi successivi.

Gli esclusi dal bonus

In base al dettato normativo vengono esclusi dal bonus i lavoratori che, avendo perso l’occupazione, non risultano destinatari della Naspi a giugno 2022 in quanto, ad esempio, hanno esaurito il trattamento a maggio 2022 e, non avendo trovato un impiego, restano disoccupati.

I lavoratori, il cui rapporto cesserà entro il 30 giugno e non si rioccuperanno, percepiranno nel mese di luglio le competenze finali. Non si tratta della retribuzione di luglio. Se non si forniranno ulteriori precisazioni, tali lavoratori resteranno senza i 200 euro; questo vale anche per le aziende in cui si adotta il calendario differito. L’articolo 32, comma 14, del decreto 50/22 precisa che sarà l’Inps, a domanda, a erogare i 200 euro ai lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo. Va osservato che anche i dipendenti che operano nel settore dello spettacolo sono iscritti a quel fondo: si deve specificare che questi ultimi sono destinatari del bonus in base all’articolo 31.

Restano, infine, fuori dal bonus i docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022. Si tratta di lavoratori che, con molta probabilità, hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80% nel primo quadrimestre dell’anno in corso ma che, non avendo una “retribuzione” nel mese di luglio in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l’indennità dall’Istituto scolastico; i medesimi soggetti, peraltro, beneficiando della Naspi solo da luglio 2022 in poi, non otterranno neanche il bonus dall’Inps.

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