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Sul lavoro agile queste semplificazioni complicano le cose

Dal 1° settembre comunicazioni “semplificate” per i datori di lavoro che abbiano stipulato accordi individuali di lavoro agile con i propri dipendenti

di Gabriele Fava

(Adobe Stock)

2' di lettura

Dal 1° settembre comunicazioni “semplificate” per i datori di lavoro che abbiano stipulato accordi individuali di lavoro agile con i propri dipendenti. Infatti, non sarà più necessario comunicare al ministero del Lavoro l’accordo individuale ma sarà sufficiente una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Già da una prima lettura del decreto in esame, appare difficile comprendere dove stia l’asserita “semplificazione” – paventata da più parti – con riferimento a uno strumento che necessiterebbe di una vera e propria riscrittura a seguito della sua avvenuta (ri)scoperta nel corso dell’emergenza da Covid-19.

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Non vi è ormai dubbio come il lavoro agile comporti cospicui vantaggi alle imprese, non solo in termini di aumento della produttività della forza lavoro, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico in termini di risparmio dei costi. Parimenti, non vi è dubbio sul fatto che il lavoro agile – prima dell’emergenza sanitaria – fosse pressoché inutilizzato dalle imprese, anche – e soprattutto – a causa di una normativa di riferimento condita da non trascurabili adempimenti burocratici.

È arrivato, pertanto, il momento di chiedersi – a seguito della venuta meno dello smart working “semplificato” connesso al periodo emergenziale – come trasformare lo stesso da strumento pressoché inutilizzato a best practice di successo.

La soluzione difficilmente potrebbe passare attraverso interventi normativi definiti come “semplificatori” rispetto al passato ma che – a ben vedere – col concetto di “semplificazione” condividono ben poco.

L’impostazione normativa a oggi vigente – volta a qualificare l’accordo in materia di smart working quale fulcro della disciplina – dovrebbe essere auspicabilmente rivista a favore di un maggior coinvolgimento di imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali, anche in sede di contrattazione collettiva, al fine di personalizzare tale strumento alle necessità delle singole realtà aziendali. In tal modo, i datori di lavoro potrebbero avere accesso al lavoro agile in tempi più rapidi e in modalità realmente semplificata laddove l’accordo individuale si limiterebbe a recepire quanto già definito dalla contrattazione collettiva. Senza trascurare gli evidenti vantaggi in termini di “personalizzazione” dello strumento che ne deriverebbero: l’impresa potrebbe avere accesso al lavoro agile in base alle proprie specifiche esigenze – quali definite di comune accordo con le organizzazioni sindacali – al fine di ottenere quell’adeguato work-life balance che la stessa normativa in materia di lavoro agile mira a ottenere. Solo operando in tal modo, il legislatore agirebbe a fianco a fianco delle imprese, da un lato sollevandole da inutili adempimenti burocratici, dall’altro lato permettendo alle stesse di “customizzare” in base alle loro specifiche esigenze uno strumento che si è rivelato efficace per la crescita del mercato del lavoro, rendendolo – a differenza del passato – concretamente accessibile.

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