Superbonus 110% anche sui castelli. Niente da fare per ville e immobili di pregio
Il decreto Agosto estende l’applicazione dello sconto fiscale per lavori, introdotto dal decreto Rilancio, anche ai castelli aperti al pubblico
di Alessandro Borgoglio
3' di lettura
Anche il castello ha diritto al superbonus del 110%. O meglio, i suoi “signori”, ma solo se aprono la struttura al pubblico. È una delle “sorprese” del decreto Agosto che estende la detrazione del 110 per cento anche a queste categorie di immobili, prima escluse. Niente da fare, invece, per le ville e gli immobili di pregio: il tutto, sempreché le ultime novità approdino in Gazzetta senza altri rimaneggiamenti.
Il superbonus: cosa prevede e chi può beneficiarne
Il decreto Rilancio, che ha introdotto il superbonus del 110%, nella sua versione definitiva, dopo la conversione in legge, ammette a fruire della detrazione, tra l’altro, gli interventi effettuati su edifici residenziali unifamiliari, come le case indipendenti, nonché su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site in edifici plurifamiliari, cioè villette a schiera o bifamiliari: su questi immobili si possono agevolare al 110% sia gli interventi trainanti, ovvero il cappotto termico e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, sia quelli trainati, come la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
Il superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche nonché dai soggetti che producono reddito d'impresa o esercenti arti e professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.Il Decreto Rilancio, però, esclude espressamente che tra tali unità immobiliari agevolabili vi possano rientrare quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero rispettivamente alle abitazioni di tipo signorile, alle ville e, infine, ai castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La modifica introdotta dal Dl Agosto
La novità recata dal Decreto Agosto è nascosta tra le pieghe dalle disposizioni relative agli interventi finanziari di emergenza nel settore della cultura e prevede la modifica del decreto Rilancio, stabilendo che l'esclusione dal 110% continui ad applicarsi alle abitazioni signorili (A/1) e alle ville (A/8), come già prima previsto, ma non più ai castelli e ai palazzi di pregio (A/9) se questi sono aperti al pubblico. Rientrano in quest'ultima categoria catastale (A/9) i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie catastali, e costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.
La norma non specifica altro, limitandosi a richiedere, ai fini dell'inclusione dei castelli e dei palazzi di pregio nell'ambito di operatività del 110%, che questi siano «aperti al pubblico»: di fatto, quindi, sarà sufficiente che, ad esempio, una famiglia che dimora in un castello decida di lasciar visitare al pubblico, anche a pagamento, l'edificio, per poter così rientrare nell'ambito di operatività del 110%.
Capannoni e uffici tra i grandi esclusi
Proprio perché non sono previste ulteriori clausole, come un certo quantitativo di ore di apertura al pubblico, né una partecipazione di enti pubblici, per cui il castello potrebbe essere interamente di proprietà privata a da questa gestito, la disposizione farà certamente discutere, sebbene essa sia stata inserita nell'ambito delle misure di sostegno al settore della cultura, tanto che l'unica condizione prevista è l'apertura del castello e del palazzo al pubblico, mentre, se tale apertura non avviene, non si può accedere al superbonus.
Ciò pare ancora più singolare se si considera che, invece, in relazione a capannoni, negozi e uffici singolarmente accatastati e di proprietà di persone fisiche non operanti nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, le Entrate hanno escluso l'applicabilità del superbonus del 110%, come si desume chiaramente dall'elencazione degli interventi agevolabili del paragrafo 2 della circolare 24/E/2020.
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