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Superbonus 110%, restano bloccati i vecchi crediti. Soluzione rinviata anche sulla responsabilità

Le nuove norme che consentono di trasferire i bonus a tutte le partite Iva, in assenza di modifiche normative o di chiarimenti interpretativi, si applicheranno solo alle comunicazioni inviate dallo scorso primo maggio

di Giuseppe Latour

Superbonus, tutte le risposte ai dubbi dei lettori

3' di lettura

Dovevano portare lo sblocco totale del mercato delle cessioni, ma non sarà così. Perché le nuove norme che consentono di trasferire i bonus a tutte le partite Iva, in assenza di modifiche normative o di chiarimenti interpretativi, si applicheranno solo alle comunicazioni inviate dallo scorso primo maggio. La partenza di questa semplificazione, insomma, avrà il freno tirato.

A confermare il pasticcio sono gli stessi tecnici della Camera: il dossier di approfondimento sul 110% redatto dal Servizio studi di Montecitorio e appena aggiornato. Un documento che passa in rassegna tutta la disciplina del superbonus.

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A pagina 15 si ricorda che il decreto Aiuti «è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario» è sempre consentita «la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale)» che siano correntisti della banca.

Limite alle cessioni

In sostanza, prosegue il documento, con la modifica appena approvata, «per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori)». Con un limite però: «L’articolo 57, comma 3 del decreto legge n. 50 precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022».

C’è, quindi, un confine preciso per la piena retroattività di questa norma, inserita da un emendamento nel passaggio in commissione. Qui si stabiliva che le nuove disposizioni in materia di cessioni si applicano «anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati» prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Non si andrà, però, a ritroso per sempre, perché l’articolo 57 fissa l’argine del primo maggio.

Questo primo maggio è una vecchia eredità: inserito nella versione originale del decreto Aiuti, per delimitare l’entrata in vigore della vecchia norma (quella sulla cessione ai clienti professionali), non è stato eliminato nel passaggio parlamentare. Da lì, nasce il pasticcio.

Responsabilità dei cessionari

L’altra modifica rimasta nei cassetti alla Camera riguarda la responsabilità dei cessionari. Il dossier è diventato esplosivo a partire dal 23 giugno scorso, quando l’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 23/E, che ha sottolineato con forza come chi acquista i crediti, nell’effettuare i controlli, debba avere una diligenza conforme al suo grado di professionalità. Altrimenti, può essere chiamato a rispondere “in solido”.

Il perno attorno al quale ruotano le nuove regole sulle cessioni alle partite Iva è, esattamente, la qualificazione professionale degli acquirenti, che per definizione non devono essere consumatori. Legittimo, allora, il dubbio che questi cessionari possano essere chiamati a controllare (pena una responsabilità solidale) cosa c’è dietro i crediti che stanno comprando. Una condizione che rischia di rendere, di fatto, inutilizzabile questa cessione.

Le modifiche allo studio

Da qui nascono le proposte di modifica che si stanno definendo, come quella che punta a risolvere il problema con una dichiarazione rilasciata dall’intermediario finanziario, nella quale si dà atto dell’effettuazione dei controlli, liberando chi compra. Proposte che però sono state dichiarate inammissibili e ora sono appese all’esito dei ricorsi.

Infine, discussioni sono in corso anche sul capitolo delle case unifamiliari. Qui la legge prevede che il 110% spetti per le spese effettuate fino a dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento.

La legge, però, non dice come provare il raggiungimento di questo 30%. E, soprattutto, crea problemi con il riferimento ai lavori effettuati, al posto delle spese: chi ordina e paga materiali che poi riceve con mesi di ritardo, ad esempio, rischia di essere tagliato fuori dalla proroga. Anche su questo servirebbero correzioni.

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