Efficienza energetica

Superbonus e fotovoltaico: ecco tutte le opportunità

La Legge di Bilancio ha prorogato i termini per il bonus 110% fotovoltaico: gli straordinari incentivi per i pannelli solari e l’accumulo saranno quindi attivi anche per tutto il 2021 e, con scadenze differenziate, per il 2022

di Redazione Radiocor

7' di lettura

Bonus 110% e fotovoltaico: un tandem vincente destinato a durare fino alla fine dell’anno prossimo. La Legge di Bilancio, varata nel dicembre 2020, ha infatti prorogato i termini per il bonus 110% fotovoltaico: gli straordinari incentivi per i pannelli solari e l’accumulo saranno quindi attivi anche per tutto il 2021 e, con scadenze differenziate, per il 2022.

Come funziona e i potenziali beneficiari (soggetti ed edifici)

Vediamo le caratteristiche e le modalità per usufruirne. Innanzitutto, di che cosa si tratta esattamente? Il Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, oltre al sismabonus, il superbonus con detrazioni al 110% per interventi di efficientamento energetico sull’abitazione, suddivisi in principali (o trainanti) e aggiuntivi (o trainati). Tra questi ultimi è stato incluso anche il fotovoltaico con accumulo che per poter quindi beneficiare del superbonus 110% dovrà essere trainato da altre tipologie di intervento considerate trainanti, come per esempio l’installazione di una pompa di calore o il cappotto termico. Insieme dovranno consentire il doppio salto di classe energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata.

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Per accedere al Superbonus 110%, è dunque necessario inserire l'installazione di un impianto fotovoltaico all'interno di un investimento più ampio.Dunque, quando parliamo del cosiddetto bonus fotovoltaico 110 (che molti chiamano anche ecobonus fotovoltaico, riferendosi alla medesima agevolazione), richiamiamo dunque la possibilità di accedere a queste importanti detrazioni per i pannelli solari con accumulo nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Punto secondo, non meno importante. Chi può usufruire di queste superagevolazioni? Anche qui fa fede il Decreto Rilancio, che individua con precisione i soggetti beneficiari del Superbonus 110%. Ovvero: le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche.

E’ importante capire anche quali siano le tipologie di edificio che possono beneficare di questi incentivi. In tutto sono quattro. Innanzitutto gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, in sostanza le classiche abitazioni di famiglia che costellano città e paesi italiani. In secondo luogo i condomìni per cui il superbonus è fruibile sia per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, sia per le singole unità immobiliari, come intervento trainato.

In terzo luogo gli edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), accatastate distintamente, con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche come accade per molte bifamiliari. Infine le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Il caso più classico è quello delle villette a schiera.

Elemento da non dimenticare: è possibile fruire del bonus 110 fotovoltaico relativamente agli interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Non è necessario avervi posto la residenza e nemmeno essere proprietari: è sufficiente avere la disponibilità dell’immobile secondo i casi previsti dalla normativa, ad esempio con un contratto di locazione o di comodato d’uso regolarmente registrato.

Scadenze e documenti: cosa serve

I tempi e i documenti: altri nodi chiave. Il superbonus 110 fotovoltaico può essere riconosciuto per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Condomini ed edifici con più unità familiari (da 2 a 4) accatastate distintamente e con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche hanno come ultima scadenza il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia terminato il 60% dell’intervento complessivo previsto.

Usufruire dei vantaggi del superbonus 110% richiede inoltre una serie di passaggi burocratici che coinvolgono figure professionali adeguate. La buona notizia è che anche le spese per questi professionisti sono conteggiate tra le voci detraibili. Tra i passaggi fondamentali spiccano il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito, e l'asseverazione, ovvero la documentazione che attesta l'idoneità degli interventi effettuati, a sua volta rilasciata da tecnici abilitati. A certificare invece il miglioramento energetico dell'edificio è l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), da presentare a inizio lavori e da redigere nuovamente a fine lavori, per confermare l'effettivo efficientamento energetico dell'immobile.

Fotovoltaico e detrazioni: 110% vs 50%, cosa c’è da sapere

Va ricordato che il Superbonus 110% non è l’unica possibilità per fruire di interessanti detrazioni legate al fotovoltaico. Infatti è tuttora attivo il Bonus per le ristrutturazioni edilizie al 50% che comprende anche l’installazione e l’acquisto di un impianto fotovoltaico e di un sistema di accumulo dell’energia.

La differenza fondamentale tra i due bonus, a dirlo sono i numeri, è nella quota di spesa che si può portare in detrazione (110% contro 50%) e nel numero di rate annuali in cui è ripartita (4 o 5 per il superbonus 110% contro le 10 del Bonus ristrutturazioni). Per entrambi, elemento cruciale, è invece possibile l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

La differenza maggiore riguarda, però, la fruibilità: il Bonus ristrutturazioni può interessare anche singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il superbonus 110% necessita sempre della combinazione tra interventi trainanti e trainati e il connesso miglioramento delle prestazioni energetiche. Chi, ad esempio, non può aumentare la classe energetica perché già nella più alta possibile o chi non vuole compiere interventi importanti sulla propria abitazione, può comunque utilizzare il Bonus ristrutturazioni. Anche chi possiede già un impianto fotovoltaico e vuole semplicemente dotarsi di un sistema di accumulo può seguire questa strada. Il Bonus ristrutturazioni inoltre rappresenta una valida opzione anche per chi ha già fruito del 110 fotovoltaico per due unità immobiliari e perciò non potrebbe più richiederlo.In tutti gli altri casi, invece, il fotovoltaico 110 risulta la scelta privilegiata e non soltanto per una questione di risparmio economico.

Mettere mano in modo complessivo all’efficienza energetica di casa, dotandosi ad esempio di pompa di calore e stazione di ricarica per l’auto elettrica, permette infatti di ottenere un risparmio molto consistente, sia nel breve sia nel lungo periodo. L’autoconsumo, ovvero l’utilizzo di energia autoprodotta, consente di prelevare meno energia dalla rete e quindi abbattere tutte le componenti legate al consumo. Se in questa quota rientrano, oltre ai normali consumi elettrici, anche parte di quelli legati al riscaldamento e alla mobilità, il risparmio si moltiplica. A questo si aggiunge l’alto valore per l’ambiente e la comunità: l’energia autoprodotta e autoconsumata è pulita, rinnovabile e riduce la nostra impronta ecologica.

Tetti alla spesa e cumulabilità con altre detrazioni

Le spese per l'installazione di un impianto fotovoltaico sostenute all'interno di un più ampio intervento di efficientamento energetico (e relativi lavori trainanti) possono essere portate in detrazione al 110% in quote annuali di pari importo. L'ammontare complessivo delle spese detraibili per l'impianto fotovoltaico è fissato a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Va ricordato – a mero titolo esemplificativo – che l’impianto fotovoltaico finalizzato a soddisfare i consumi di elettricità di una famiglia media non supera i 4-4,5 KW. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo (che servono a immagazziare l’energia prodotta in eccesso durante il giorno per utilizzarla quando non c’è più luce) integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Anche nel caso di sistemi di accumulo, il limite di spesa è fissato a 48.000 euro. Questo significa che tra impianto fotovoltaico e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96.000 euro.

Ovviamente, le spese per questi due interventi possono sommarsi a quelle sostenute per i lavori trainanti, che a loro volta hanno massimali di spesa fissati nel Decreto Rilancio. Il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta il Bonus per le ristrutturazioni edilizie al 50 %, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. Non sono invece cumulabili con altre agevolazioni o incentivi di qualsiasi natura previsti dalla normativa europea, nazionale o regionale. Questo comporta anche che l'energia non autoconsumata in sito debba essere ceduta al GSE, senza poter usufruire dello scambio sul posto, poiché sarebbe un ulteriore incentivo. Proprio per questo è ulteriormente vantaggioso installare un sistema di accumulo, così da aumentare l'autoconsumo e amplificare al massimo i benefici del proprio impianto fotovoltaico.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura e cessione del credito

Infine l’aspetto, non certo secondario, dello sconto in fattura, che insieme alla cessione del credito rappresenta insieme con la detrazione fiscale uno dei modi per usufruire del Superbonus 110% sul fotovoltaico.

I benefici sono evidenti: in entrambi i casi non occorrerà attendere il recupero delle detrazioni fiscali, ma la spesa sarà sostenuta direttamente dall'impresa che sosterrà i lavori o da un altro soggetto al quale viene ceduto il credito. Inoltre, sconto in fattura e cessione del credito sono l'unica strada percorribile per chi non ha una capienza Irpef sufficiente per portare in detrazione le spese, come nel caso dei contribuenti a partita IVA con regime forfettario.

Riepilogando le tre soluzioni sono:

-detrazione 110%: l'importo detraibile viene portato in detrazione IRPEF al 110% in rate annuali di pari importo (se per esempio la cifra spesa detraibile è di 40.000, le detrazioni complessive ammonteranno 44.000 euro). Le detrazioni per le spese compiute fino al 2021 saranno ripartite in cinque quote annuali, quelle sostenute nel 2022 in quattro.

-sconto in fattura: se l'azienda che esegue i lavori accetta, lo sconto in fattura per i lavori fatti può arrivare fino al 100% dell'importo complessivo. Sarà poi l'azienda ad usufruire del credito d'imposta.

-cessione del credito: il credito d'imposta – pari alla detrazione spettante – viene ceduto ad un soggetto terzo (aziende, istituti finanziari o altri intermediatori finanziari) ottenendo così la liquidazione del corrispettivo contrattuale senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali.

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