Supermalus? Ingorgo di contraddizioni
di Maurizio Hazan
2' di lettura
La nuova disciplia sulla «classe di merito famigliare», modificata in corsa dal decreto milleproroghe (Dl 162/2019), arriva ai blocchi di partenza senza aver risolto le proprie incertezze interpretative e, anzi, ponendo nuovi problemi applicativi. Tra i numerosi dubbi di lettura posti dal nuovo testo di legge, alcuni meritano di essere segnalati.
In primo luogo la difficoltà di coordinare il concetto tecnico di rinnovo contrattuale con il fatto che la disposizione continui a riferirsi ad un «ulteriore veicolo … acquistato», secondo una formula che Ivass e il mercato hanno da sempre interpretato sostenendo che per fruire del beneficio è necessario che il veicolo sia assicurato per la prima volta nel nucleo familiare di riferimento, anche se usato.
In assenza di chiare indicazioni letterali, poi, il limite applicativo dell’assenza di sinistri nei cinque anni precedenti, quale condizione indispensabile per fruire del beneficio, sembra ragionevolmente da riferirsi al soggetto che vuole avvalersi della più favorevole classe di merito famigliare e non invece a colui che quella classe ha in precedenza maturato.
Sotto il profilo operativo, poi, la verifica dell’assenza di sinistrosità pregressa nei 5 anni, quale condizione per ottenere il beneficio, potrebbe essere pregiudicata dall’esistenza di sinistri ancora in istruttoria e non ancora liquidati e dovrebbe comunque raccordarsi con le regole di recente introduzione in tema di attestato di rischio “dinamico”.
Le più marcate incongruenze esplodono nei correttivi introdotti nel decreto “milleproroghe”, il quale, provando a ristabilire logiche meritocratiche, introduce un rimedio che suona peggio del male. Ci riferiamo all’aggiunta (in calce all’articolo 134, comma 4 ter.2) secondo la quale chi, dopo aver fruito dell’agevolazione, si sia reso responsabile di un sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5mila euro potrebbe essere colpito da una particolare penalizzazione e retrocesso sino ad un massimo di cinque classi di merito alla prima scadenza successiva del contratto.
Si tratta, in tutta franchezza, di una norma che imbarca acqua da tutte le parti. Intanto, perché riferisce la classe di merito al conducente, quando l’attestato riguarda il veicolo ed il suo proprietario. Poi, perché in modo del tutto irragionevole limita la penalizzazione ai soli casi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo di “diversa tipologia” da quella dell’altro mezzo famigliare sul quale era maturata la classe più favorevole: così ad esempio se la classe maturata su di un auto è stata estesa ad una moto, la maggior penale potrà essere applicata. Non così invece qualora invece il beneficio sia stato utilizzato per un auto, e quindi per un veicolo della medesima tipologia: in questo caso un nuovo incidente, magari addirittura mortale, rimarrebbe assoggettato – chissà perché? - ai criteri ordinari.
Il fatto poi che il sinistro “penalizzato” debba aver causato danni superiori a 5mila euro pone problemi di non facile coordinamento con la disciplina dell’indennizzo diretto, secondo la quale l’ammontare dei risarcimenti liquidati dall’impresa gestionaria non dovrebbero mai esser rivelati “in chiaro” all’assicuratore del responsabile civile.
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