Dl asset: caro-voli e prelievo extra-profitti, le novità approvate

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Tassa sui margini di interesse delle banche: cambia la base imponibile

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Il decreto istituisce un’imposta straordinaria, per il 2023, sui margini di interesse ( cd. extraprofitti ) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l’applicazione di un’aliquota del 40 per cento: la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10- bis dello Statuto del contribuente. Il limite massimo dell’imposta passa dallo 0,1 dell’attivo alla misura dello 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio. In luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l’imposta - calcolata ex lege – a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione. Resta fermo che l’imposta è indeducibile da Ires e Irap e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche in sede referente il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

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