Tasse e multe, ecco come i Comuni possono rottamare le cartelle
I Comuni hanno ancora poco più di un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla tregua fiscale. Sindaci liberi di siglare o no la tregua con i contribuenti
di Marco Mobili e Gianni Trovati
2' di lettura
I Comuni hanno ancora poco più di un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla tregua fiscale. Le strade che si aprono per gli enti locali sono molte. I sindaci possono infatti disinteressarsi del tutto delle definizioni agevolate introdotte dall’ultima manovra, e in questo caso non devono deliberare nulla e potranno continuare a pretendere il pagamento integrale di quote capitali, sanzioni e interessi come se nulla fosse. Se invece vogliono siglare la “tregua” con i loro contribuenti, devono farlo entro il 29 luglio scegliendo in un pacchetto di opzioni molto ampio: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei due meccanismi.
A indicare le varie strade possibili per le amministrazioni locali è una Nota appena pubblicata dall’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che illustra tutte le ricadute operative delle nuove regole fiscali sulle entrate locali e offre anche un modello completo per le delibere. Nella tregua, precisa l’Ifel, rientrano anche «anche gli atti emessi dalle società in house» come per esempio i bollettini Tari emessi direttamente dai gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il quadro normativo di riferimento è stato sviluppato in due fasi: perché dopo la manovra, che ha introdotto lo stralcio per le cartelle fino a mille euro degli anni 2000-2015 e la rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, è intervenuta la legge di conversione dell’ultimo decreto bollette (Dl 34/2023) che ha adeguato i meccanismi alle particolarità delle entrate locali. Il raggio d’azione della tregua si è allargato anche alle ingiunzioni utilizzate dai Comuni, ormai l’ampia maggioranza, che affidano le entrate ai concessionari privati, e contempla ora la possibilità dello stralcio parziale, limitato a sanzioni e interessi (o solo a questi ultimi nel caso delle multe).
Nella ricostruzione offerta dall’Ifel le amministrazioni locali possono muoversi in questo panorama articolato con la massima libertà. Comune che vai, tregua che trovi, dunque. Perché l’autonomia tributaria si può esercitare su più livelli. Gli enti potranno appunto scegliere se e quali strumenti utilizzare, ma non solo. Dovranno decidere anche il numero di rate e i termini da rispettare per il pagamento dei debiti rottamati, le procedure con cui il contribuente potrà aderire all’offerta locale, le scadenze per la presentazione dell’istanza e le date entro le quali l’amministrazione o il concessionario che si occupa della riscossione dovrà inviare al debitore la comunicazione sull’ammontare delle somme ancora dovute. «L’adozione del regolamento - avverte l’Ifel - non comporta alcuna sospensione generalizzata dei debiti definibili, la quale invece opererà solo a seguito della presentazione dell'istanza. Nel regolamento, quindi, si dovrà avere l’accortezza di prevedere la sospensione dei termini di versamento relativi a eventuali rateizzazioni già in corso.
La libertà dei Comuni si ferma però davanti alle colonne d’Ercole rappresentate dall’ambito oggettivo e dall’orizzonte temporale delle tregue fiscali. In pratica, se l’ente decide di attivare lo stralcio o la rottamazione, dovrà farlo per l’intero periodo fissato dalle norme statali (2000-2015 per lo stralcio, 2000-30 giugno 2022 per la rottamazione quater) e per tutte le entrate. Non si potrà, per esempio, permettere di rottamare le multe e non l’Imu o viceversa.
loading...