condominio

Teleassemblea, così cambiano convocazione e regolamento

Restano i nodi da sciogliere: l’amministratore ad esempio dovrà sempre aprire la riunione anche in prima convocazione

di Eugenio Antonio Correale

(Rido - stock.adobe.com)

2' di lettura

Le legge 159/2020 ha completato l’introduzione della facoltà di intervenire nelle assemblee di condominio con modalità di videoconferenza e, finalmente, la norma potrà conoscere le prime applicazioni concrete. Intanto, i numerosissimi operatori culturali ed operativi del mondo del condominio si interrogano e si confrontano, peraltro pervenendo a importanti chiarimenti.

I modelli

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Gli amministratori devono quindi verificare che ci sia: 1) facilità del collegamento per i condòmini; 2) possibilità di registrare ingressi, presenze e deleghe, adeguatezza del segnale ed abbandoni volontari: ogni passaggio deve essere estremamente preciso, trasparente e ricostruibile, si devono custodire le deleghe che per legge devono essere scritte, e occorre poter verificare se eventuali abbandoni siano volontari; 3) tutelare il dibattito e l’esito delle votazioni, redigere e mostrare il verbale che presidente e segretario dovranno sottoscrivere.

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Quasi tutte le piattaforme che vengono offerte sul mercato consentono di soddisfare queste esigenze.

Attenti alla prima convocazione

Tutto facile, dunque? Non proprio, dato che si è tenuta per ultima la difficoltà data dalla legittima ritrosia a dismettere protocolli ben noti per adottarne di nuovi, oltre tutto da sperimentare. Per esempio, occorre ricordare che non sono state modificate le modalità per l’invio della convocazione: a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Occorre poi riflettere sulla assemblea di prima convocazione. Con l’assemblea da remoto occorrerà prestare attenzione alla effettiva “apertura” della piattaforma in occasione della prima convocazione. Infatti, sarebbe agevole per ogni dissidente tentare il collegamento e registrare sul proprio smartphone il segnale di riunione non aperta: se la prima convocazione non è effettiva, la seconda convocazione diventerebbe l’unico vero esperimento e richiederebbe automaticamente gli alti quorum che l’articolo 1136 del Codice civile prevede per la assemblea in prima convocazione. Il rischio è serio ed è anche proditorio: è bene quindi che gli amministratori curino sia l’apertura della piattaforma in prima convocazione e che i condòmini continuino, come prima, a considerare come “vera” la seconda.

I moduli

Andranno discussi e messi a fuoco anche i nuovi moduli; allo stato i più richiesti sono quelli per la comunicazione ai condòmini con la richiesta di adesione al nuovo strumento.

Segue, nell’interesse, generale, la clausola che è possibile inserire nel regolamento condominiale.

Infine, almeno un “non problema”: la nuova norma prevede che il consenso alla partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza sia manifestato solo dalla «maggioranza dei condomini».

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