ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùIl Ddl presentato alla Camera

Telefonate indesiderate, proposta Pd: vietate se chi le riceve non ha dato il consenso in via preventiva

L’obiettivo è introdurre nell’ordinamento italiano il sistema “opt-in”, adottato di recente in Olanda e Repubblica ceca: prevede il divieto di effettuare telefonate di natura commerciale verso numeri telefonici fissi o mobili appartenenti a soggetti che non abbiano preventivamente fornito il loro consenso a ricevere tali comunicazioni

Registro delle opposizioni: come funziona lo scudo contro le chiamate indesiderate

2' di lettura

Introdurre nell’ordinamento italiano il sistema “opt-in” rispetto alle telefonate commerciali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Questo sistema, adottato di recente in Olanda e Repubblica ceca, prevede il divieto di effettuare telefonate di natura commerciale verso numeri telefonici fissi o mobili appartenenti a soggetti che non abbiano preventivamente fornito il loro consenso a ricevere tali comunicazioni.

È l’obiettivo della proposta di legge del gruppo Pd della Camera (primi firmatari Pìero De Luca, Debora Serracchiani, Anna Ascani), di due articoli, per “l’istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela”. Il Ddl è stata presentato a Montecitorio il 15 novembre, e illustrato oggi, martedì 22 novembre. In secondo luogo, la proposta intende rafforzare la qualità e l’efficacia dei servizi di assistenza telefonica ai consumatori.

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L’impresa non può effettuare chiamate senza un consenso del consumatore

Tutto ruota sul sistema “opt-in”. «Si tratta - si legge nel testo della proposta - di un sistema radicalmente diverso rispetto a quello esistente oggi in Italia e negli altri Paesi europei fondato, invece, sul cosiddetto “opt-out”, in virtù del quale un’impresa può effettuare chiamate commerciali senza dover accertare in via preventiva l’esistenza di un consenso esplicito, con il limite dell’esistenza di un’espressa opposizione iscritta dal consumatore in un apposito registro. In altri termini, nel sistema opt-out l’impresa è legittimata a chiamare qualunque numero telefonico di un utente, a meno che il consumatore non abbia dichiarato un’espressa opposizione al riguardo, imponendo dunque al citato consumatore l’onere di attivarsi per far iscrivere la suddetta opposizione nel registro previsto a tale scopo. Al contrario - si legge ancora nel documento -, il sistema opt-in vieta all’impresa di effettuare chiamate telefoniche salvo che precedentemente non sia stato espresso un apposito consenso da parte del consumatore, sul quale pertanto non ricade l’onere di attivarsi in tale direzione se intende evitare comunicazioni non desiderate».

Qualità dei servizi di comunicazione alla clientela

Il secondo articolo punta a stabilire degli standard minimi di qualità dei servizi di comunicazione alla clientela, a garanzia degli interessi dell’utenza dei servizi di prioritaria importanza sotto il profilo socio-economico per i cittadini, quali i servizi di fornitura e distribuzione di acqua e di energia, di trasporto aereo di passeggeri, di trasporto ferroviario di passeggeri, di trasporto marittimo o per vie navigabili interne di passeggeri e di trasporto di passeggeri con autobus o pullman, nonché i servizi postali, i servizi di media audiovisivi ad accesso condizionato a pagamento o in cui la clientela fornisce o si impegna a fornire dati personali, i servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi telefonici, e i servizi finanziari.


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