Telemarketing selvaggio, il Garante privacy confisca le banche dati. Ecco come tutelarsi
Operazione congiunta del Garante della Privacy e della Guardia di Finanza, che ha portato per la prima volta al sequestro delle banche dati dei call center e colpito il “sottobosco” con sanzioni per le società coinvolte
di Andrea Carli
I punti chiave
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Contattavano decine di migliaia di soggetti, senza che questi avessero mai rilasciato il necessario consenso, proponendo offerte commerciali di diverse compagnie energetiche, e poi giravano i contratti realizzati ad altre aziende che finalizzavano l’operazione per intascare le provvigioni. Per accrescere i guadagni proponevano anche, dopo poco tempo, passaggi inversi fra i diversi fornitori.
Era un sistema collaudato quello stroncato da un’operazione condotta nel veronese e in Toscana in un’operazione congiunta del Garante della Privacy e della Guardia di Finanza, che ha portato per la prima volta al sequestro delle banche dati dei call center e colpito il “sottobosco” con sanzioni per le società coinvolte.
Sanzionate quattro società, due nel Veneto e due in Toscana
Quello del telemarketing selvaggio è un fenomeno che continua ad imperversare, nonostante l’adozione del Registro delle opposizioni, e ora le associazioni dei consumatori chiedono che le aziende coinvolte vengano obbligate a risarcire gli utenti. L’operazione è scaturita da una segnalazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Soave, in provincia di Verona, e ha permesso di individuare le quattro società interessate, oggetto di successivi accertamenti svolti dal Garante con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Le due società venete, Mas s.r.l.s. e Mas s.r.l., sono state sanzionate rispettivamente per 200.000 euro e 500.000 euro. Avevano acquisito illegalmente le banche dati dei potenziali clienti e, una volta sottoscritti i contratti per le diverse compagnie energetiche, li giravano ad altre due società toscane, Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa, multate rispettivamente per 300.000 euro e per 800.000 euro. Queste ultime si occupavano dell’indebito inserimento nel database delle compagnie incassando le relative provvigioni, senza alcun formale incarico e in contrasto con la normativa sulla privacy.
Il “sottobosco”
Attività che, in sintesi, costituiscono una delle varie forme del cosiddetto “sottobosco”, più volte indicato dal Garante come causa dell’espansione del telemarketing illegale: un fenomeno che si alimenta con affidamenti ed attività al di fuori delle norme, ma anche per un insufficiente controllo da parte delle grandi aziende committenti.
Lo strumento della confisca
L’utilizzo dello strumento della confisca - spiega il Garante - «è il segno di un ulteriore innalzamento della strategia di contrasto da parte dell’Autorità, che, da un lato, sta collaborando con gli operatori virtuosi del settore per l’approvazione di un codice di condotta, ma, dall’altro, non riduce la propria attività di controllo e repressione».
Il Codacons: ora obbligare gli operatori scorretti a risarcire chi è stato danneggiato
Le associazioni dei consumatori plaudono all’operazione, ma chiedono nuove misure. «È necessario obbligare gli operatori scorretti a risarcire tutti i cittadini danneggiati», ha sottolineato il presidente Codacons, Gianluca Di Ascenzo, ricordando che a quasi un anno dall’entrata in vigore del Registro delle opposizioni, il problema non è stato risolto, a causa delle falle delle disposizioni che non si applicano ai call center stranieri o a quelli che agiscono fuori dai sistemi legali. In base ai dati raccolti dal Codacons, a fronte di 25 milioni di iscrizioni al Registro, il 66% dei cittadini iscritti continua a ricevere telefonate commerciali. «Per questi call center va disposta la sospensione dell’attività e, in caso di recidiva, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, altrimenti non se ne esce», ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Come tutelarsi se le chiamate continuano ad arrivare
La questione allora è: cosa si può fare se, nonostante si sia iscritti al Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali? È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte dei casi, all'operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento il call center/il partner commerciale/l’agente/il fornitore di servizi, ecc.), ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all'ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali. Se, nonostante la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing, continuano le chiamate promozionali da parte dello stesso titolare, l’interessato può presentare una segnalazione tramite il servizio telematico messo a disposizione dal Garante.
Le sanzioni
In caso di violazione del diritto di opposizione, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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