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Tirocini verso la stretta, ma chi non indennizza rischia già la sanzione

In attesa delle nuove linee guida, ci sono aspetti già in vigore da considerare. Prevista una penalità da mille a 6mila euro per mancata remunerazione

di Stefano Rossi

Pdl Tirocini, Orlando: "Regole chiare per scoraggiare abusi, testo ben fatto"

4' di lettura

Riconoscimento di una congrua indennità ai tirocinanti, obbligo di comunicare al ministero del Lavoro l’attivazione degli stage, sanzioni per l’uso fraudolento dello strumento in sostituzione di rapporti di lavoro.

Sono queste le novità già applicabili della riforma dei tirocini contenuta nella legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021, articolo 1, commi 721-726), delle quali è bene tenere conto anche nell’attivazione degli stage estivi. La riforma deve essere completata con l’adozione di nuove linee guida sui tirocini extracurriculari da parte della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni. Stando alla legge 234/2022, dovrebbe completarsi entro il prossimo 30 giugno.

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Dalle nuove indicazioni però, sono esclusi i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e fondazioni di istruzione tecnica superiore (in questi casi, la normativa da prendere a riferimento è l’articolo 18 della legge 196/1997 e il successivo decreto attuativo, insieme ai regolamenti delle istituzioni formative che disciplinano l’attivazione e il funzionamento dei tirocini).

Restano fuori dalla riforma anche i tirocini previsti per accedere alle professioni ordinistiche e ai periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini rivolti ai cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea promossi all’interno delle quote di ingresso.

L’obbligo di indennità

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, nonchè al miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta. Quando è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto – come accade ad esempio nelle Università – il tirocinio si definisce curriculare.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto però alcune misure immediatamente operative solo sui tirocini extracurriculari, che sono state ulteriormente chiarite dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 530 del 21 marzo 2022.

Sempre per i tirocini extracurricolari, la legge 234/2022 ribadisce che l’indennità di partecipazione dovrà essere prevista all’interno delle nuove linee guida; in attesa di quest’ultime, l’Inl ha precisato che permane l’obbligo dell’azienda ospitante di riconoscere una congrua indennità al tirocinante. Laddove questa non venisse corrisposta, è prevista una sanzione a carico del trasgressore proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, variabile da un minimo di mille euro a un massimo di 6mila euro. In attesa delle nuove linee guida, la sanzione sarà applicata in riferimento alle indennità già previste dalle leggi vigenti.

L’uso irregolare e la sicurezza

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente. Dunque, se è svolto in modo fraudolento, ossia si configura come un lavoro subordinato, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Trattandosi di una sanzione penale, troverà applicazione la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 del Dlgs 758/1994, volta a far cessare il rapporto in corso, mentre la richiesta della costituzione del rapporto di lavoro sarà prerogativa del solo tirocinante. Per accertare la natura fraudolenta del tirocinio, l’ispettore del lavoro dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore e alle istruzioni operative fornite dall’Ispettorato con la circolare 8/2018.

I tirocini sono inoltre soggetti alla comunicazione obbligatoria, che deve essere effettuata dal soggetto ospitante entro il giorno precedente rispetto all’instaurazione dei relativi rapporti.

Un’altra novità di rilievo è l’obbligo di applicare integralmente nei confronti dei tirocinanti le disposizioni in materia di salute e sicurezza, previste dal Testo unico di riferimento, il Dlgs 81/2008.

Le possibili violazioni

Il caso

L’indennità non versata -Un’impresa di autoricambi attiva un tirocinio formativo di sei mesi con una indennità di partecipazione di 800 euro. Il piano formativo prevede che l’indennità sia subordinata a una partecipazione alle attività formative nella misura del 70%. Il datore di lavoro non corrisponde l’indennità al tirocinante.

Le conseguenze

La sanzione a carico del trasgressore sarà pari a 2mila euro, in base all’articolo 16 della legge 689/1981, ossia l’importo più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo, considerando che la sanzione prevista per la mancata corresponsione dell’indennità va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Il caso

Il tirocinio fraudolento - Un caseificio attiva un tirocinio extracurriculare di 7 mesi. Un controllo ispettivo accerta il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla regolamentazione regionale. Emerge anche un superamento del 50% dell’orario giornaliero previsto dal piano formativo.

Le conseguenze

La conseguenza per l’azienda ospitante sarà la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun giorno di tirocinio. Resta anche la possibilità, per il tirocinante, di chiedere al giudice del lavoro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda.

Il caso

La mancata comunicazione - Un ristorante attiva un tirocinio formativo per un lavoratore a rischio di disoccupazione per una durata di 4 mesi con una indennità di 500 euro mensili. L'impresa assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro ma non comunica al Centro per l’Impiego l’instaurazione del tirocinio.

Le conseguenze

La conseguenza della mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, che va effettuata entro il giorno precedente l’instaurazione del tirocinio, sarà la sanzione di 100 euro, in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004. L’obbligo di comunicazione è previsto dalla legge 234/2021.

Il caso

Gli obblighi sulla sicurezza - Un’azienda di software attiva un tirocinio formativo per la progettazione di siti web. Il tirocinante è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, ma non ha avuto la formazione generica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le conseguenze

La sanzione applicabile per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è quella dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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