respinto ricorso Fastweb

Tlc, Tar conferma a Vodafone i servizi VoIP del ministero del Lavoro

Fastweb contestava la disciplina di gara, a suo avviso eccessivamente generica nell'individuazione dei parametri tecnici dell'offerta e nelle informazioni essenziali alla formulazione di un'offerta consapevole, completa e competitiva

(REUTERS)

2' di lettura

Resta confermata l'aggiudicazione a Vodafone Italia della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità VoIP per il Ministero del Lavoro. L'ha deciso con sentenza il Tar del Lazio, respingendo un ricorso proposto da Fastweb - seconda classificata - per contestare il bando e tutti gli atti della gara in questione.

Fastweb contestava la disciplina di gara, a suo avviso eccessivamente generica nell'individuazione dei parametri tecnici dell'offerta e nelle informazioni essenziali alla formulazione di un'offerta consapevole, completa e competitiva.

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Il Tar, però, ha ritenuto che «la ricorrente non ha dimostrato in concreto il pregiudizio che avrebbe subito ed in particolare come la sua offerta sarebbe potuta essere più competitiva. Né ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti in corso di gara, al contrario degli altri partecipanti che hanno avuto tutte le delucidazioni necessarie. Ciò posto, in realtà, la lex specialis consentiva ad ogni operatore del settore di partecipare alla gara, tanto è vero che le offerte pervenute alla SA sono state tre».

Con riferimento, poi, alla dedotta genericità dei criteri di valutazione delle offerte, nonché all'assenza di motivazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione delle offerte, i giudici hanno rilevato che «contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, il disciplinare di gara ha espressamente indicato i criteri di valutazione delle offerte e, proprio rispetto all'offerta tecnica, ha illustrato i criteri sulla base dei quali avrebbe proceduto alla determinazione dei punteggi», e «nella predisposizione degli stessi, l'Amministrazione ha tenuto conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto».

In merito, poi, ai motivi di ricorso afferenti all'attribuzione del punteggio, il Tar ha sottolineato come «il sindacato del giudice amministrativo anche sulle valutazioni delle offerte tecniche è limitato al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non deduce vizi di macroscopica illogicità oppure di palese erroneità che, soli, potrebbero legittimare l'intervento del giudice, ma si limita a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Commissione di gara».

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