La richiesta continua di vedere gli atti? E’ un diritto non un reato
Esclusa l’interruzione di pubblico servizio a causa delle domande numerose e complesse: carenza di organico ed eventuale disorganizzazione degli uffici non possono limitare una legittima facoltà
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Richieste di accesso agli atti così numerose da mandare in tilt gli impiegati del Comune e da indurli a costituirsi parte civile contro il cittadino, accusandolo di aver interrotto il pubblico servizio. Un reato che, per i giudici di primo grado, era in effetti stato commesso. Di diverso avviso invece la Corte d’Appello e la Cassazione (sentenza 25296). Per il Tribunale le richieste continue e immotivate per vedere gli atti e averne copia e i numerosi quesiti aveva totalmente assorbito i dipendenti non più in grado di fronteggiare altre esigenze.
La legge sulla trasparenza nell’operato della Pa
Causa dello stress degli impiegati anche la minaccia di querele dell’ente locale il diritto d’accesso, garantito dalla legge 241/1990, e quello di querela in caso di inadempimento. “Minacce” che avevano stressato i destinatari delle richieste al punto da indurli a prendere la via del Tribunale. La Suprema corte dà però ragione al solerte cittadino che, ottenendo i documenti relativi a pratiche edilizie aveva anche rilevato delle irregolarità. I giudici di legittimità ricordano che la pubblica amministrazione può verificare la sola condizione della sussistenza di un effettivo interesse a vedere i documenti richiesti. Se questo c’è, e la domanda non è strumentale, la Pa ha il dovere di attrezzarsi per far fronte alle esigenze degli utenti garantendo un diritto riconosciuto loro dalla legge. Il tribunale nel condannare per il reato di interruzione di pubblico servizio non aveva negato la legittimità delle richieste di accesso, ma aveva ritenuto che queste fossero anomale per frequenza e intensità.
Le disfunzioni degli uffici
Per i giudici di prima istanza l’imputato aveva volontariamente turbato la regolarità dei servizi comunali, abusando di un suo diritto. Al contrario la Corte d’Appello aveva verificato che l’imputato rappresentava soggetti che avevano interessi specifici nelle pratiche oggetto di istanze. In seguito alle segnalazioni e denunce del professionista erano state inoltre annullate d’ufficio varie attestazioni di conformità. Il comportamento dell’imputato era comunque stato corretto e l’ansia degli impiegati come le eventuali disfunzioni dell’ufficio, non potevano in alcun modo portare all’affermazione del reato. Per l’interruzione del pubblico servizio non basta, infatti, la mole di richieste o la loro complessità, ma è necessaria la verifica della coscienza e della volontà di chi agisce di turbare il regolare svolgimento degli uffici.
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