Tre vie d’uscita per superare la crisi: così il professionista evita il fallimento
Accordo di composizione della situazione d’insolvenza, procedura di liquidazione del patrimonio e piano del consumatore gli strumenti per regolare i conti con i creditori
di Michele Valente
3' di lettura
Professionisti che, nonostante gli sforzi, non riescono più a far fronte agli impegni economici: una situazione che questi lunghi mesi di pandemia, con chiusura o rallentamento delle attività, rende sempre più probabile. In simili casi di fragilità si può accedere a uno specifico strumento per cercare di trovare una via d’uscita: si tratta della procedura di sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 3/2012 (integrata dalla legge 176/2020), alla quale può accostarsi un’ampia gamma di soggetti, compreso il professionista titolare di partita Iva.
Lo strumento
La procedura di sovraindebitamento ha numerosi vantaggi, perché consente al debitore di superare il periodo di «crisi» avvalendosi di organismi e professionisti altamente specializzati al fine di raggiungere con i creditori un certo accordo (che muta in base alla tipologia di debito e alle risorse disponibili), godendo nel frattempo anche dell’automatica (o in alcuni casi, su richiesta) sospensione delle azioni esecutive individuali, come il pignoramento, nonché degli interessi, legali o convenzionali.
Senza trascurare, ed è forse questo il vero vantaggio della procedura, che il debitore che risulta altresì “meritevole” può liberarsi dai debiti eccedenti la percentuale soddisfatta attraverso la procedura di composizione della crisi, superando così definitivamente la situazione di stallo venutasi a creare (effetto esdebitatorio).
La procedura di sovraindebitamento offre diverse soluzioni per affrontare la situazione di crisi. Si tratta di tre distinte procedure, tutte in astratto idonee a regolare anche il sovraindebitamento del professionista, seppur ciascuna con gli accorgimenti del caso.
Il professionista può accedere tanto all’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, quanto alla procedura di liquidazione del patrimonio oppure, e sempre che il debito sia maturato per scopi estranei all’attività professionale svolta, al piano del consumatore.
Le tre chance
Con l’accordo di composizione della crisi, il debitore propone ai creditori un progetto contenente termini e condizioni di pagamento, totale o parziale, della loro posizione. L’accordo è raggiunto se risultano favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. La legge lascia libero il debitore di riempire la proposta di qualunque contenuto possibile: dalla semplice dilazione dei pagamenti alla cessione dei crediti (esistenti o futuri), a forme miste o più elaborate, mediante pure l’apporto di risorse economiche di terzi.
Con la procedura di liquidazione del patrimonio, invece, il debitore procede alla vendita di taluni suoi beni, in precedenza individuati, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Con il piano del consumatore, il professionista che non ha contratto debiti in relazione alla propria attività, e che si trova, dunque, in una situazione di crisi dovuta al soddisfacimento di necessità personali, può presentare ai creditori un progetto con indicazione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento, totale o parziale, del loro credito. Anche in relazione al piano del consumatore, accedere alla procedura significa, dunque, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti riempito del contenuto più vario, ma a differenza dell’accordo di composizione della crisi, il piano non necessita del parere favorevole dei creditori ma della sola omologazione del tribunale.
Gli Occ
Il debitore non è solo nella redazione della proposta, ma è assistito dagli Organismi di composizione della crisi, organismi imparziali - costituiti presso le Camere di commercio o altri enti pubblici e privati - che seguono il soggetto in crisi dalla stesura del piano fino alla sua approvazione ed esecuzione. L’Occ, infatti, valuta la convenienza del piano e certifica la completezza e l’attendibilità di tutti i documenti. Con il benestare dell’organismo, il debitore rivolge poi al tribunale la domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Il tribunale, verificato che il debitore non sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali e non abbia già fatto ricorso a procedure di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, emette il provvedimento di apertura del procedimento, indicando tutti i passaggi sino alla chiusura della procedura di risanamento.
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