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Trust «Dopo di noi» e leva finanziaria: la chance del mutuo con agevolazioni

L’amministrazione apre alla possibilità di contrarre prestiti. Detassati gli apporti

di Gianluca Dan e Matteo Pettinari

3' di lettura

La legge sul “Dopo di noi” (legge 112/2016) ha previsto specifiche disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo una disciplina per i trust aventi come unici beneficiari persone con uno svantaggio accertato. I cosiddetti trust “Dopo di noi” hanno come unico scopo quello di tutelare il beneficiario con disabilità e di supportare economicamente il suo “progetto di vita” e nulla più.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 112 citata, «lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

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Nei trust “Dopo di noi” il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in trust. Il trust durerà sinché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno trasferiti sulla base delle disposizioni obbligatoriamente previste nell’atto istitutivo.

Agevolazioni fiscali

A fronte della rigidità imposta al modello di trust previsto dalla legge, con particolare riferimento agli elementi dell’accertamento della disabilità e dell’unicità dei beneficiari così determinati, l’articolo 6 della legge 112/2016 prevede:

1 l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (comma 1);

2 l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, all’atto del trasferimento dei beni nel fondo in trust (comma 6);

3 la detraibilità del 35% o la deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust (comma 9).

In particolare, la deducibilità delle erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è elevata al 20% del reddito complessivo dichiarato del soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

Registro e ipocatastali

Con la circolare 34/E/2022 l’agenzia delle Entrate ha superato l’impostazione della circolare 48/E/2007, anche grazie alla giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta, arrivando a consentire l’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa anche con riferimento al trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del trust.

In altri termini, non solo il conferimento da parte di chiunque a favore del fondo in trust è soggetto alle imposte in misura fissa, ma addirittura anche l’acquisto a titolo oneroso effettuato successivamente all’istituzione, da parte del trustee, rientra pienamente nell’agevolazione prevista dalla legge “Dopo di noi”. Si tratta di una notevole apertura fondata su di un argomento letterale: «A favore di tale interpretazione depongono sia il dato testuale dell’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 - che richiama genericamente tutti i “trasferimenti di beni e diritti in favore del trust” senza specificare se si tratti di trasferimenti a titolo gratuito o a titolo oneroso – sia la ratio della legge in esame “volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” e che a tal fine «disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave […] prive di sostegno familiare […] nonché in vista del venir meno del sostegno familiare […]» (cfr. articolo 1 della legge n. 112 del 2016)».

Deducibilità erogazioni

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust la circolare 7/E/2018 evidenzia che l’erogazione deve essere effettuata con sistemi tracciabili quali il versamento bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari mentre la deduzione non compete per le erogazioni effettuate in contanti.

Coordinando le due agevolazioni si può ipotizzare che i disponenti dei trust “Dopo di noi” istituiscano il trust per il loro familiare, aprano un conto bancario a nome del trust, individuino un immobile che sia coerente con le finalità della legge, il trust acquisisca a titolo oneroso l’immobile, sfruttando le esenzioni, ora riconosciute dalla circolare 34/E/2022.

La possibilità del mutuo

Per far fronte a quanto dovuto il trust potrà contrarre un mutuo, con garanzia ipotecaria e personale del disponente, la cui provvista necessaria per la restituzione del debito alla banca, verrà periodicamente fornita dal disponente stesso che a sua volta potrà dedurre quanto apportato nei limiti indicati dall’articolo 6, comma 9, della legge 112/2016.

La pur significativa apertura dell’Agenzia non ha potuto spingersi sino al riconoscimento della deducibilità del conferimento di beni patrimoniali, in primo luogo abitazioni. Per un’apertura di questa portata, tuttavia, servirebbe una modifica della legge che potrebbe consentirla, ad esempio, almeno in misura pari al valore catastale rivalutato da ripartire in cinque o dieci anni.

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