Tutor, condannato l’autista di Tosi. La scorta può violare il Codice solo se c’è urgenza
Finisce male la vicenda dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. Viaggiando ad almeno 150 km/h con un’auto datagli in comodato da una concessionaria della sua città, aveva preso sei multe. La Cassazione conferma sospensione e decurtazione per la patente dell’autista, anche se il sindaco aveva diritto alla scorta
di Maurizio Caprino
2' di lettura
Poche scusanti nemmeno per chi viaggia sotto scorta: i limiti di velocità vanno rispettati, se non c’è una documentata emergenza. Si chiude male in Cassazione la vicenda dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, che quando era in carica era stato colto in fallo sei volte dal Tutor sull’A4 a Bergamo. Velocità dai 150 km/h in su, con berlina di lusso data in comodato da una grossa concessionaria della città amministrata da Tosi, guidata da autista del Comune.
Patente sospesa e decurtata
Il problema maggiore lo aveva proprio l’autista, che ha subìto sospensioni della patente e decurtazioni di punti. Anche se nella causa era intervenuta anche la concessionaria cui la vettura era intestata e che per questo aveva ricevuto in prima battuta le multe. Ma l’azienda eccepiva alcune questioni procedurali.
La questione sostanziale riguardava invece la responsabilità dell’autista. La difesa aveva ricordato che Tosi stata viaggiando per impegni istituzionali e che dal 2007 a la Prefettura di Verona gli aveva riconosciuto il diritto alla scorta (o, meglio, ad avere un servizio di protezione).
Per questo, l’autista aveva la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Lo prevede la legge 83/2002, articolo 5-bis.
La norma stabilisce pure che le persone cui viene conferita questa qualifica possono usare il lampeggiante blu che normalmente è montato sui veicoli di polizia.
I limiti della sirena
Dunque, chi viaggia sotto scorta ha tutte le prerogative normalmente attribuite ai veicoli di polizia. Che sono fissate dall’articolo 177 del Codice della strada.
Tra esse, la possibilità di violare le norme di comportamento stabilite dallo stesso Codice per tutti i conducenti e gli utenti della strada in genere. E su questo faceva perno la difesa.
Ma l’articolo 177 aggiunge che l’esenzione dall’obbligo di rispettare le norme vale solo «nell’espletamento di servizi urgenti», a patto che sia il lampeggiante blu sia la sirena siano accesi.
Nel caso-Tosi, invece, la difesa si era limitata a dimostrare che il sindaco viaggiava per impegni istituzionali. Nessuna prova né dell’urgenza né dell’uso congiunto di sirena e lampeggiante.
Monito importante
La decisione della Cassazione (ordinanza 30986/2019, depositata il 27 novembre) si limita a ricordare l’esatto contenuto dell’articolo 177: basta questo per dare torto alla difesa.
Ma, aldilà della sua semplicità, si tratta di una pronuncia importante: sono molti i soggetti che viaggiano violando le regole senza che ci sia urgenza.
Per evitare di sollevare proteste, spesso lo fanno senza nemmeno tenere accesi lampeggianti e sirene. In autostrada, poi, si aggiunge il fatto che in spazi così aperti il suono della sirena non si sente, motivo per cui la si tiene spenta.
Ora tutti dovranno darsi una regolata.
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