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Twitter, rivolgersi ai «seguaci» non esonera dalla continenza: Lannutti risarcisce la Consob

Lo stile breve ma incisivo di Twitter non consente deroghe ai limiti al diritto di critica. Respinto il ricorso dell’ex presidente Adusbef

di Patrizia Maciocchi

(REUTERS)

2' di lettura

Anche Twitter è soggetta ai limiti di forma e continenza imposti quando un giudizio viene condiviso. Soprattutto perché il pensiero è «tradotto in breve messaggio di testo, per sua natura assertivo o scarsamente motivato». Partendo da questi principi la Cassazione civile ha respinto il ricorso dell’ex presidente dell’Adusbef Elio Lannutti contro la condanna a risarcire la Consob con 15mila euro, per aver diffamato la Commissione per la società e la borsa, con una serie di tweet. La Commissione aveva citato il ricorrente in giudizio accusandolo di aver montato una campagna denigratoria con comunicati stampa e messaggi in twitter «tesi a ingenerare nell’opinione pubblica il dubbio che la Consob agisse e avesse agito col fine di difendere gli interessi dei soggetti vigilati, in collusione con taluni operatori del mercato finanziario colpevoli di gravi illeciti». Nel mirino dei giudici di merito erano finiti dei tweet nei quali Lannutti accusava Consob e Bankitalia di “fare da pali” nel caso dei “risparmiatori traditi”. Tra i tweet “incriminati” anche «… Consob Le cupole paramafiose, stavolta pagheranno il conto»; «I pifferai della consob di Vegas, economisti all’amatriciana strapagati dai Bazoli di turno, non vedono dissesto RCS». Infine anche un attacco personale all’ex presidente Vegas.

Il ruolo politico svolto

Due, principalmente gli argomenti della difesa dell’ex presidente Adusbef. Il primo relativo all’esercizio di una critica politica, lecita anche in virtù del ruolo di senatore ricoperto dal ricorrente in passato, oltre che membro della Commissione permanente “Finanze e tesoro” e, successivamente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. «Funzioni a ulteriore testimonianza del suo impegno e della costanza nell’attività di lotta e critica alle distorsioni del sistema medesimo». Altra “esimente” era stata individuata nella scelta del mezzo per veicolare i messaggi. Ad avviso del ricorrente l’uso di twitter «consentendo di esprimere e condividere brevi ma incisivi messaggi di testo», imporrebbe «una valutazione dei medesimi in modo meno rigoroso quanto al necessario rispetto dei noti limiti che circondano l’esercizio del diritto di critica».

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Ininfluente l’impostazione predefinita del social

Di diverso avviso la Suprema corte, secondo la quale non «costituisce circostanza esimente neppure il fatto che il social-network sia funzionale a una impostazione predefinita, tal che i messaggi vengono trasmessi privatamente solo a determinati seguaci. Per quanto ciò sia vero - si legge nella sentenza - resta il fatto che si tratta pur sempre di messaggi, giudizi e affermazioni rivolti a un numero indiscriminato (e sempre più rilevante) di persone, sicché in quella indiscriminata cerchia essi sono e restano comunque “pubblici” per definizione». Il post su Twitter, precisano i giudici di legittimità, «non esime l’autore dal necessario rispetto della continenza espressiva in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto». Né serve invocare il diritto di critica politica, che deve comunque essere esercitato nel rispetto della continenza. Nello specifico considerata superata.

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