Ue, come funzionano gli aiuti di Stato sull’energia
La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi che predispone tre misure a favore delle aziende penalizzate dalla crisi ucraina. Non “solo” per i rialzi dei costi energetici
di Alberto Magnani
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Aiuti diretti alle imprese, sostegno alla liquidità, misure per compensare i costi-extra dell’energia. Sono i tre interventi chiave predisposti dalla Commissione europea nel suo quadro temporaneo di crisi, un provvedimento fondato sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 107) per sfruttare i margini di flessibilità sugli aiuti di Stato e sostenere un’economia affossata - anche - dalla crisi ucraina. Il quadro verrà adottato dal 23 marzo 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno, con possibilità di rinnovo se l’esecutivo lo giudicherà ancora utile rispetto allo scenario economico.
A beneficiarne possono essere tutte le aziende che stanno subendo i contraccolpi del «turbamento» provocato dall’attacco russo, dal rialzo dei costi energetici agli effetti delle varie tranche di sanzioni da o contro la Russia. Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione e responsabile della Concorrenza, ha dichiarato che il quadro «consentirà agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni; garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente; compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica».
Come funzionano i tre aiuti approvati dalla Commissione
Ma come funzionano le tre misure? Il primo tipo di sostegno sono gli «Aiuti di importo limitato»: una misura che legittima gli Stati membri a concedere aiuti fino a 35mila euro per le imprese nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400mila per quelle che operano in altri settori. Il criterio è che le società siano state penalizzate dalla crisi, non solo e non necessariamente per un rialzo dei prezzi dell’energia: «La crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia - si legge nella nota della Commissione - colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche». Il sostegno può essere erogato in qualsiasi forma, incluse le sovvenzioni dirette.
Il secondo blocco di aiuti consiste nel sostegno alla liquidità, sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. Nel primo caso, gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle aziende, che a propria volta beneficeranno di premi agevolati: ovvero, premi caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i nuovi prestiti per le piccole e medie imprese e per le altre imprese.
Nel secondo caso, gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. I prestiti in questione, si legge nella nota della Commissione, devono essere «concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle Pmi e alle altre imprese».
Per entrambe le misure sono previsti tetti massimi all’importo dei prestiti, calibrati su «esigenze operative dell’aziende» che si determinano in base a tre criteri: fatturato, costi energetici e fabbisogno di liquidità. I prestiti possono destinarsi sia al fabbisogno sugli investimenti che a quello relativo al capitale di esercizio.
Il terzo e ultimo blocco è rappresentato dagli aiuti per compensare i prezzi monstre dell’energia, schizzati ancora più al rialzo con l’escalation militare fra Mosca e Kiev. Gli Stati membri potranno compensare «parzialmente» le imprese, specie gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi di gas e dell’elettricità. Il sostegno può essere erogato in qualsiasi forma, incluse le sovvenzioni dirette.
Nel dettaglio, scrive la Commissione, l’aiuto complessivo per beneficiario non può oltrepassare il 30% dei costi ammissibili, fino a un tetto 2 milioni di euro in un certo momento. Se l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari altri aiuti per garantire «il proseguimento di un’attività economica» ed evitarne il collasso. È in questa ottica che gli Stati membri possono concedere aiuti superiori anche ai massimali previsti, spingendosi fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in «settori specifici»: una categoria che la Ue fa coincidere con segmenti come produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e diversi prodotti chimici di base.
Le garanzie del Quadro
Il pacchetto di aiuti, sottolinea la Commissione, è basato su alcune garanzie. La prima è la cosiddetta metodologia proporzionale: si stabilisce che debba esistere un nesso tra l’importo dell’aiuto concesso alle imprese e portata della loro attività economica ed esposizione agli effetti della crisi, tenendo conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere.
La seconda sono le condizioni di ammissibilità: la definizione di «utenti a forte consumo di energia», come vengono indicati nel quadro, è stabilita nella direttiva sulla tassazione dell’energia (all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), che fa a sua volta riferimento alle imprese dove l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del proprio valore produttivo.
La terza garanzia sono i requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi extra innescati dalla crisi energetica, gli Stati membri sono invitati a considerare «in modo non discriminatorio» la fissazione di requisiti sulla protezione dell’ambiente o la sicurezza dell’approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero, insomma, «aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile».
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