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Ufficio chiuso per Covid, non c’è violazione per il deposito tardivo

Impossibile consegnare nei termini la successione già scartata online

di Alessandro Braggion, Giorgio Gavelli

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2' di lettura

L’affermazione del principio di responsabilità personale per le violazioni in materia tributaria richiede necessariamente la colpevolezza dell’autore della violazione. Non può essere sanzionato il contribuente, la cui dichiarazione di successione è stata scartata dal sistema, che non riesce a ripresentarla nei termini all’ufficio chiuso per Covid: è quanto ha deciso la Ctp di Bari con la sentenza 1584/06/2022 (presidente Claudio, relatore Anglana).

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale, con il quale l’amministrazione finanziaria irrogava una sanzione per tardivo deposito della dichiarazione di successione integrativa.

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Deposito tardivo senza colpa

I ricorrenti deducevano l’illegittimità della sanzione per violazione e falsa applicazione degli articoli 13 del Dlgs 471/1997, 6 del Dlgs 472/1997 e 10 della legge 212/2000, in quanto la contestata tardività del deposito della dichiarazione de quo non sarebbe dipesa da loro colpa.

I ricorrenti, infatti, dapprima trasmettevano telematicamente la dichiarazione ricevendo un esito di scarto da parte del sistema informatico («dichiarazione già presentata da altri soggetti»); quindi, il giorno successivo, si recavano presso l’agenzia delle Entrate per il suo deposito manuale, deposito non andato a buon fine a causa di carenze organizzative dell’ufficio competente, dovute a turnazione del personale in applicazione dello smart working.

“Colpa” del sistema operativo online

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso per mancanza degli elementi soggettivi di cui all’articolo 5 del Dlgs 472 /1997, ritenendo non sussistere «alcun elemento di colpevolezza nel soggetto sanzionato il cui ritardo nel deposito della denuncia di successione integrativa è dovuta a fatto imputabile al sistema operativo online che ha scartato la denuncia, nel mentre il successivo ritardo del deposito manuale è indubbiamente dovuto a fatti organizzativi dell’ufficio in presenza dell’emergenza Covid».

La Ctp di Bari ha ritenuto, in tale contesto, che sanzionare un ritardo incolpevole fosse in contrasto con il sistema sanzionatorio previsto dal Dlgs 472/1997.

La decisione riprende un’ordinanza di Cassazione (33441/2019) con la quale i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui l’errore di diritto sulla liceità della condotta, indicato come «buona fede», può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti inevitabile, «occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall’altro, che l’autore dell’infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge». Dello stesso tenore la precedente pronuncia della Cassazione n. 13068/2011.

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