ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa regolamentazione del web

Un equilibrio tra norme statali, sovranazionali e privatistiche

Fra gli effetti che ha prodotto in campo giuridico, la guerra in Ucraina sembra aver portato a un rafforzamento del ruolo degli Stati nazionali nel settore del digitale

di Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino

(ipopba - stock.adobe.com)

3' di lettura

Fra gli effetti che ha prodotto in campo giuridico, la guerra in Ucraina sembra aver portato a un rafforzamento del ruolo degli Stati nazionali nel settore del digitale. Si tratta di soggetti che nel cyberspazio sono stati per molto tempo assenti, tanto che si può dire che si è affermato un diritto (quello di internet) senza Stato.

Sappiamo bene che, da una parte, ciò non è del tutto vero, perché vi sono casi in cui gli Stati (come la Cina) hanno preservato un ruolo dirigista nella regolazione della rete. Sappiamo anche che non sarebbe la prima volta che si assiste a un diritto senza Stato, basti pensare alla diffusione dello ius mercatorum nel Medioevo. Né il fenomeno è di per sé negativo: anzi. Talvolta gli operatori commerciali sono i soggetti più competenti nell’individuare le regole che possono guidare lo sviluppo dei nuovi fenomeni economici, come nel diritto del commercio internazionale.

Loading...

Qualche anno fa, tuttavia, gli Stati nazionali e le organizzazioni sovranazionali come l’Unione europea scelsero, con differenti livelli di consapevolezza, di astenersi dal dettare regole eccessivamente invasive per il web. In molti casi la scelta fu motivata dalla considerazione che fosse opportuno fare sviluppare nuovi modelli di business che allora muovevano i primi passi, come nell’e-commerce, senza imporre oneri normativi. È quanto accaduto con la direttiva europea 31/2000 sul commercio elettronico, che ha previsto l’assenza dell’obbligo di sorveglianza del provider. A queste motivazioni si aggiunge quella dell’inadeguatezza dello strumento giuridico costituito dalla legge nazionale a regolare fenomeni che vanno oltre le frontiere degli Stati.

La prudenza del legislatore ha creato un vuoto che è stato riempito dagli operatori privati: dalle piattaforme digitali, ai gestori dei social media, agli operatori di e-commerce. La sovranità digitale, di fonte privatistica ed esercitata con strumenti tecnologici, si è espansa: così le regole sulle piattaforme digitali e le forme di risoluzione delle controversie esercitate anche utilizzando gli strumenti informatici e l’intelligenza artificiale.

Già da qualche tempo, e il caso emblematico fu costituito dalla rimozione, da parte di alcuni social network, del profilo dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si discute se le regole privatistiche dettate con il contratto siano sufficienti a comporre tutti gli interessi in gioco o se invece il legislatore debba riassumere il ruolo di protagonista e dettare norme di carattere giuspubblicistico. La domanda successiva è se lo strumento della legge offerto dal diritto nazionale sia sufficiente e quali siano le forme di cooperazione internazionale praticabili. Finora il confronto verteva primariamente sui temi della libertà di espressione e del diritto all’informazione.

Ora gli Stati nazionali e le organizzazioni sovranazionali come l’Ue stanno rioccupando lo spazio regolatorio lasciato vuoto negli anni trascorsi. In questa direzione va il Digital markets act, su cui è stato recentemente raggiunto l’accordo, insieme al pacchetto europeo di norme che lo accompagna, secondo il modello regolatorio che caratterizza l’agire politico europeo in questo settore. Oltre al noto Gdpr, il Digital services act, la revisione del Regolamento e-Idas sull’identità digitale, il Data act, e la proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale.

Anche il legislatore nazionale, per ragioni di cybersecurity, si riappropria del ruolo. In Italia, con il decreto legge del 21 marzo, sono stati rafforzati i presìdi per la sicurezza, per la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica. Sono stati estesi i servizi digitali strategici, indicati come quei servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud. Inutile ricordare le norme di natura oppressiva varate dal governo russo, su social e (presunte) fake news e, nel settore della protezione dei dati e della sicurezza, dalla Cina: Personal information protection law (Pipl), Data security law (Dsl) e Cybersecurity law.

Si manifestava già una tendenza, negli ultimi anni, alla regolamentazione statale o sovranazionale, limitando la disciplina privatistica. Il conflitto ucraino ha accelerato questa spinta e l’ha ampliata verso settori che prima non erano al centro dall’attenzione. Ma tutto ciò che finora ha regolato il digitale non può essere dissolto: l’ambito dell’autonomia privata resta fondamentale ed è fondamentale distinguere a seconda dei settori di intervento. Sempre più si delinea un modello regolatorio multilivello, con uno spazio significativo lasciato al dialogo sovranazionale.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti