ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùRisoluzione alternativa delle controversie

Una spinta alla presenza personale delle parti

Il nuovo modello di mediazione è incentrato sullo svolgimento di un incontro al quale sono chiamate a partecipare personalmente le parti assistite dai rispettivi avvocati

di Marco Marinaro

Da Cdm via libera a riforma giustizia

2' di lettura

Con l’adozione dei decreti ministeriali per i crediti d’imposta e per il patrocinio a spese dello Stato, si avvia al completamento il quadro della riforma della mediazione. Infatti, dopo l’entrata in vigore in due fasi della normativa primaria (in parte applicabile dal 1° marzo e per la porzione più consistente dal 30 giugno), era attesa la regolamentazione attuativa riservata al ministero della Giustizia, necessaria per rendere operativi taluni dei profili più innovativi della nuova disciplina.

Nuovo modello di mediazione

Il nuovo modello di mediazione è incentrato sullo svolgimento di un incontro al quale sono chiamate a partecipare personalmente le parti assistite dai rispettivi avvocati. La riforma ha anche ampliato le materie per cui la mediazione si pone quale filtro necessario alla domanda giudiziale: sono state aggiunte dal 30 giugno le liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

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I contendenti hanno un’opportunità di incontro in cui sono chiamati a cooperare in buona fede e lealmente per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse con l’assistenza di un mediatore qualificato.

Per rendere effettivi questi principi e spingere le parti anche ad andare oltre il primo incontro, nel solco di quanto stabilito dalla sentenza 10 del 2022 della Corte costituzionale, è stato disciplinato, con il decreto del ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia del 1° agosto 2023, l’accesso delle parti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza legale prestata nella procedura di mediazione quando questa conduce a un accordo. Lo stesso decreto disciplina analogamente anche tale accesso per la negoziazione assistita.

Effetti dell’assenza ingiustificata

Inoltre la riforma, nel chiarire l’esigenza che l’incontro di mediazione debba svolgersi effettivamente, ha, da un lato, previsto conseguenze sfavorevoli per l’ingiustificata assenza al tavolo mediativo e, dall’altro lato, introdotto una serie di incentivi - con lo schema del credito d’imposta - al fine di sostenere e stimolare la partecipazione delle parti all’incontro. Crediti d’imposta - attuati da un secondo decreto, sempre datato 1° agosto, del ministero della Giustizia di concerto con il ministero dell’Economia - che consentiranno di rendere sostanzialmente non oneroso l’accesso alla mediazione coprendo in tutto o in parte i costi (indennità di mediazione) da versare per il primo incontro. Ciò anche se tali costi non risultano tuttora regolamentati; è infatti in corso di adozione l’ultimo tassello della riforma e cioè il decreto interministeriale relativo alla procedura e ai suoi costi, oltre che alla regolamentazione degli organismi e della formazione dei mediatori. Il nuovo testo è atteso in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane, dopo avere acquisito il parere del Consiglio di Stato.

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