Urne cinerarie, la Ue boccia l'Italia: via libera alla gestione privata
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La normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare un'attività di conservazione di urne cinerarie è contraria al diritto dell'Unione. Una normativa di questo tipo costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione. Così la sentenza della Corte Ue nella causa C-342/17 tra Memoria Srl e una vedova e il Comune di Padova.
La società privata
La Memoria, società di diritto italiano, offre ai parenti dei defunti cremati un servizio di conservazione delle urne cinerarie che consente loro di evitare di custodire tali urne presso la propria abitazione o di collocarle in un cimitero. I locali utilizzati per la conservazione delle urne offrono un ambiente esteticamente gradevole, tranquillo, protetto e appropriato per il raccoglimento e la preghiera in memoria dei defunti.
La delibera del Comune del 2015
La vedova intende far cremare le spoglie del marito e depositare l'urna che contiene le sue ceneri in una delle strutture della Memoria. Con una delibera del 2015, il Comune di Padova ha modificato il suo regolamento dei servizi cimiteriali, che, da allora, esclude espressamente che l'affidatario di un'urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un'impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare tali urne fuori dell'ambito domestico.
Il ricorso
La Memoria e la vedova hanno adito il Tar Veneto per ottenere l'annullamento di tale delibera. In questo contesto, il Tar ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di libertà di stabilimento, sancito dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) osti ad una normativa come quella adottata dal Comune di Padova.
L’eccezione sulla natura della causa
La Corte rileva, innanzitutto, che la domanda è ricevibile sebbene si tratti di una controversia che presenta carattere puramente interno. In effetti, occorre considerare che una controversia, per quanto veda opposti cittadini di uno stesso Stato membro, presenta un elemento di collegamento con l'articolo 49 Tfue, tale da rendere l'interpretazione di detta disposizione necessaria per dirimere la lite, nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a detti cittadini gli stessi diritti di cui beneficerebbero i cittadini di altri Stati membri, posti nella stessa situazione, in forza del diritto dell'Unione. Orbene, la legge italiana che il Tar dichiara di dover applicare nel caso di specie dispone che «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea».
Il monopolio
La Corte osserva, poi, che la normativa adottata dal Comune di Padova produce l'effetto di conferire ai servizi comunali un monopolio sulla fornitura del servizio di conservazione delle urne. Poiché la direttiva servizi non è applicabile, in quanto non tratta dell'abolizione dei monopoli che forniscono servizi, la questione deve essere esaminata alla luce delle sole disposizioni del Trattato, più precisamente sotto il profilo dell'articolo 49 Tfue, che garantisce la libertà di stabilimento.
La restrizione alla libertà di stabilimento
La Corte dichiara che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 Tfue. Orbene, la Corte considera che tale restrizione non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia, i quali ostano all'esistenza di attività commerciali e mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e, quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.
Per quanto riguarda la tutela della salute, la Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.
I dettagli
Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Esistono, infatti, misure meno restrittive che consentono di conseguire altrettanto bene un obiettivo del genere, quali, in particolare, l'obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell'attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.
Per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia (che osterebbero ad una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai propri valori morali e religiosi.
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