Cassazione: no alla trascrizione all’anagrafe per figli nati all’estero con maternità surrogata
di Saverio Fossati
3' di lettura
Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d’intenzione). Uno spiraglio però ci sarebbe: l’adozione in «casi particolari». Lo comunica la Cassazione, dopo che le Sezioni unite hanno affermato il principio con la sentenza n. 12193, pubblicata oggi.
Il ricorso della coppia omosessuale
La vicenda è partita da una coppia omosessuale che aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione. Il risultato era stata la nascita di due bambini, il cui rapporto di filiazione con uno dei componenti della coppia era stato negato. Questo perché, secondo le Sezioni unite, il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, è una «disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione». Più in dettaglio, ha affermato la Cassazione, la compatibilità con l’ordine pubblico va valutata non solo sulla scorta della Costituzione e dei trattati internazionali ma anche delle relative norme attuative e delle sentenze.
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Lo spiraglio delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite aprono però uno spiraglio alla soluzione di analoghe questioni: i valori tutelati, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, come «l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983».
Le reazioni
Diverse le reazioni del mondo politico e associativo: «I provvedimenti dei giudici stranieri che contrastano con la legge italiana da noi sono carta straccia, e a tutelare i bambini già venuti al mondo ci pensa la vecchia normativa» ha detto Gaetano Quagliariello, leader di Idea; sulla stessa linea Simone Pillon (Lega), vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia. Mara Carfagna (Fi) afferma che: «Le richieste di trascrivere all’anagrafe l’atto di filiazione di un bambino che risulta senza madre, infatti, contravviene il principio giuridico universale della mater semper certa, posto a presidio dell’essere umano fin dalla notte dei tempi».
Preoccupato Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center «Dopo questa sentenza il genitore non biologico sarà costretto a chiedere il riconoscimento della propria genitorialità solo ai tribunali, lasciando così il minore per alcuni anni con un solo genitore riconosciuto, a differenza delle coppie eterosessuali dove in casi analoghi il riconoscimento della genitorialità è immediato».
Studio Schuster: la Cassazione neutralizza la questione
Di tutt’altro avviso il ragionamento, giuridicamente più attento, dello studio legale Schuster di Trento (le Sezioni unite intervenivano su una sentenza della Corte d’appello trentina): «Da una parte questa sentenza mette finalmente fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull’utilizzabilità dell’art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. Dall’altra, il comunicato della Cassazione ’neutralizza’ la questione parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di ’genitore intenzionale’. Questo è senz’altro positivo, perché dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay. Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale».
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