ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùIl quesito del Lunedì

Vacanze, contromisure possibili se la sistemazione è difforme dall’offerta concordata

L’organizzatore risponde dei danni subiti dal cliente, anche qualora ciò non dipenda da fatto proprio. Quando il contratto potrà considerarsi risolto di diritto e senza spese

di Maurizio Di Rocco

2' di lettura

Domanda. Un mio amico ha fatto un viaggio che gli ha riservato più di una delusione, in particolare a causa di una sistemazione alberghiera molto difforme rispetto a quanto era stato prospettato dal tour operator, a livello sia di descrizione sia, anche, di documentazione fotografica. So che, in seguito alle sue rimostranze, gli è stata cambiata la stanza dove doveva alloggiare, ma anche questa soluzione è stata per lui insoddisfacente. Il tour operatorse l'è “cavata” con una promessa abbastanza vaga di uno sconto su un futuro acquisto. Adesso che sto per partire a mia volta per una vacanza (sia pure tramite un altro tour operator),vorrei sapere quali diritti effettivi avrei in caso di sgradite sorprese, dovute a difformità rispetto a quanto prospettato in sede di prenotazione e acquisto del pacchetto.

Risposta. In caso di inesatta esecuzione del pacchetto o di sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'organizzatore risponde dei danni subiti dal cliente, anche qualora ciò non dipenda da fatto proprio, bensì dall'operato dei propri ausiliari o preposti. Nel caso in cui, invece, si realizzi un vero e proprio difetto di conformità della prestazione, oppure un ritardo o inadempimento o una cattiva esecuzione di quanto pattuito, il contratto potrà considerarsi risolto di diritto e senza spese, sempre che si tratti di difformità di non scarsa importanza e che non venga assicurato un pronto rimedio da parte dell'organizzatore. In alternativa alla risoluzione contrattuale, il viaggiatore può chiedere anche una riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni. Il termine di prescrizione per presentare la richiesta di risarcimento dei danni è di tre anni per il caso di danni alla persona e di due anni per quello afferente alle altre tipologie di danni, sempre con decorrenza a partire dal giorno del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

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Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 26 giugno.

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