Interventi

Verso i nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari

di Antonio Blandini

3' di lettura

Sono oramai trascorsi sette anni dalla emanazione della direttiva 2013/96/UE (CRD IV), che, all'art. 91, prescrive peculiari requisiti e criteri per i soggetti che ricoprono una carica apicale di una banca, in termini di cd. fit and proper assessment, senza che il nostro Paese vi abbia dato attuazione. Tanto è il tempo passato – in una materia come questa gli anni sono ere geologiche - che a livello internazionale si discute già del superamento di una regolamentazione, che da noi ancora neppure è stata introdotta. La situazione Italiana in materia rientra insomma nel noto ossimoro del “grave ma non seria”. La rilevanza, decisiva, della qualità complessiva dei vertici delle banche appare indiscutibile: certo, non sono solo questi requisiti e criteri a fare di una persona un banchiere, ma senza onorabilità, correttezza, professionalità, competenza e adeguato tempo da dedicare agli incarichi non si va molto lontano. Le banche italiane, va detto, hanno spesso composizioni di assoluta eccellenza: spesso però non è sempre, e considerando i casi residui in cui l'adeguata governance manca, l'intervento del legislatore appare urgentissimo, come a giugno 2020 Andrea Enria ha dichiarato a Il Sole 24 Ore, parlandone quale “lacuna che dev'essere colmata in fretta”, e come anche a settembre 2020 il Governatore Visco ha ribadito.
Finalmente, però, si intravvede una luce in fondo al tunnel: è in rampa di lancio lo schema di DM in materia. Molto si discuterà di questo provvedimento, anche in termini di conseguenze concrete su assetti di governance talora (troppo) lungamente radicati, pure al di là del – diverso - dibattito circa la inopportunità di una permanenza eccessivamente lunga dello stesso capitano al comando di una stessa nave. Vi è poi, sullo sfondo, la potenziale applicabilità di questo art. 91 della direttiva, così tardivamente attuanda, agli esponenti già in carica: circostanza che in via transitoria il provvedimento smarca, statuendone la vigenza soltanto avuto riguardo alle nomine successive alla sua adozione, ma che lascia più di una perplessità, quantomeno in via interpretativa.
Anche sul “momento” in cui va compiuto il fit and proper assessment, il dibattito è aperto. Questo “momento” nella bozza di decreto sembra si riferisca, per le nomine assembleari – e non per quelle consiliari, come nel caso di cooptazione -, ad un'epoca successiva alla nomina, laddove da più parti – e v. il Consiglio di Stato (parere n. 1604 del 16 ottobre 2020) - si sottolinea l'opportunità, se non addirittura il vincolo normativo, di procedervi ex ante.
Le parole chiave sono onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza e disponibilità di tempo, ciascuna delle quali tuttavia ha una declinazione peculiare. Ci limitiamo oggi a far cenno dell'onorabilità - la sussistenza, cioè, di situazioni impeditive –, che non è sottoposta a discrezionalità: o c'è o non c'è. In quest'ambito, si nota nel testo ancora in bozza qualche timidezza. Ad esempio, come pure bacchetta il Consiglio di Stato, la diversa considerazione della condanna a pena detentiva per i reati meglio identificati nel decreto rispetto all'ipotesi di applicazione della stessa pena, ma su richiesta delle parti o a seguito di giudizio abbreviato: in questo secondo caso, l'art. 3, co. 2, consentirebbe di non considerare l'applicazione della pena ove inferiore all'anno. Tale difformità va emendata, non essendo plausibile un diverso trattamento. D'altronde, nel recente analogo Regolamento sui requisiti degli esponenti delle forme pensionistiche complementari, approvato con decreto dell'11 giugno 2020, n. 108, all'art. 6 le due situazioni vengono ad essere equiparate: ciò che rende vieppiù incomprensibile la differenza. L'alleggerimento dell'onorabilità si rinviene anche nella circostanza che ai sensi di quest'ultimo decreto assumono rilevanza anche le sentenze non definitive, laddove l'emanando provvedimento in ambito bancario all'art. 3, lett. b, precisa che debba trattarsi di sentenza irrevocabile. Seppure si voglia mantenere l'irrevocabilità della sentenza quale esito automatico dell'insussistenza della onorabilità, la presenza di una sentenza seppur non definitiva andrebbe quantomeno considerata un elemento da valutare e motivare come non rilevante. Magari anche risolvendo una volta per tutte la vexata quaestio in materia di persistenza e applicabilità del reato di usura, altra peculiarità tutta italiana che inquina sempre le discussioni in materia. Insomma, se ai banchieri è richiesto di essere come la moglie di Cesare, una onorabilità light non verrebbe compresa, ancora prima che accettata.

Adjunt Professor, Luiss

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