Viaggi aerei annullati: voucher allungati, ma resta il rischio sanzione Ue
I voucher al posto dei rimborsi dei biglietti aerei rischiano di mettere in difficoltà l’Italia davanti alla Ue, pronta ad aprire una procedura di infrazione il cui esito potrebbe essere ancora una volta una multa
di Marisa Marraffino
2' di lettura
Voucher al posto dei rimborsi dei biglietti aerei: è questa la questione che rischia di mettere in seria difficoltà l’Italia davanti all’Unione europea. Pronta ad aprire una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia del Lussemburgo il cui esito potrebbe essere ancora una volta una multa nei confronti dell’Italia.
La modifica
Il Parlamento italiano ha tentato di correggere quanto stabilito nel Dl Cura Italia (l’emissione di voucher) con l’articolo 182, comma 3-bis, della legge di conversione del Dl Rilancio (legge 77/2020). Le nuove norme prevedono che il consumatore abbia diritto al voucher sostitutivo con validità di 18 mesi per tutti i viaggi prenotati dall’11 marzo al 31 luglio e annullati a causa dell’emergenza sanitaria. Ma il consumatore continua, in questa fase, a non avere diritto di scelta: avrà diritto automaticamente alla restituzione della somma versata solo nel caso in cui non riesca a fruire del voucher entro 18 mesi dalla sua emissione.
Una scelta di compromesso che potrebbe non piacere a Bruxelles: la direttiva 2015/2302/UE prevede il recesso del viaggiatore senza penalità perché l’annullamento del viaggio non è dipeso da sua volontà. E quindi la nuova norma potrebbe essere considerata comunque in contrasto con la disciplina europea.
La criticità
Le criticità della normativa italiana agli occhi di Bruxelles sarebbero evidenti anche sul fronte specifico del rimborso dei biglietti aerei. Il regolamento UE 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, stabilendo che questi ultimi debbano essere interamente risarciti dal tour operator oppure direttamente dal vettore (si veda l’articolo sopra). In nessun caso è previsto l’obbligo per il viaggiatore di accettare un voucher sostitutivo. Inoltre sia i tour operator che i vettori hanno precisi doveri di informazione su tutti gli elementi rilevanti, compresa la misura del rimborso in caso di mancato utilizzo del biglietto, così come previsto dal Codice del consumo.
Dal punto di vista tecnico, le nuove norme italiane contrastano con una direttiva Ue che è di armonizzazione massima dei diritti nazionali, con la conseguenza che neppure una legislazione di emergenza emanata da uno Stato membro può derogare alle sue disposizioni, a maggior ragione se a scapito del consumatore. L’articolo 4 della direttiva 2015/2302/UE prevede espressamente che «salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso».
Il diritto al recesso
L’articolo 2 introduce poi il cosiddetto recesso senza penalità quando l’annullamento del viaggio sia dovuto a cause non imputabili al viaggiatore. Il concetto di «circostanze inevitabili e straordinarie» viene chiarito dal considerando 31 della direttiva che cita espressamente «rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico». Pertanto la pandemia in corso rientra pienamente tra le cause inevitabili certamente non imputabili al viaggiatore.
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