Voli, tetto massimo al risarcimento per il bagaglio smarrito
Limite a mille diritti speciali di prelievo. Stop a somme in via equitativa
di Selene Pascasi
2' di lettura
Per il vettore aereo responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, scatta la condanna al risarcimento ma nella misura, fissata dalla Convenzione di Montreal del 1999, di mille diritti speciali di prelievo (unità convenzionale usata per i risarcimenti nelle convenzioni internazionali sui trasporti) per turista. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli con sentenza 2032 dell’8 maggio 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro).
Ad aprire la controversia sono due turisti che, arrivati a destinazione, apprendono dello smarrimento delle valigie consegnate all’imbarco. Una perdita, di circa 12mila euro, per effetti personali e costi sostenuti per munirsi dell’occorrente per la vacanza, di cui era responsabile la società cui si erano affidati acquistando i biglietti. Rifiutato il rimborso proposto di 400 euro, la lite arriva in giudizio e il Tribunale condanna la compagnia a pagare in via equitativa ai turisti 7mila euro.
La società, però, formula appello. Intanto, rimarca, era stato violato il regolamento Ce 889/02 secondo cui il vettore aereo, per l’ipotesi di distruzione, perdita o danno dei bagagli, risponde fino a mille diritti speciali di prelievo. Un limite superabile, sottolinea, solo se il passeggero rilascia una dichiarazione speciale, al massimo al momento della registrazione, e paga un supplemento. Facoltà di cui i passeggeri non si erano mai avvalsi. Inoltre, prosegue la compagnia, il bagaglio smarrito era uno solo, quindi l’offerta era congrua. Peraltro, aggiunge, la vicenda era regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 – esecutiva in Italia con legge 12/2004 – che limita la responsabilità risarcitoria del vettore alla misura di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero e opera, afferma Cassazione 3165/2021, per i danni di qualsiasi natura reclamati dal viaggiatore e, dunque, non solo per quelli meramente patrimoniali ma anche per quelli morali, se da risarcire in base all’articolo 2059 del Codice civile. In sostanza, conclude la società, aveva sbagliato il Tribunale a liquidare la somma da risarcire conteggiandola in via equitativa senza attenersi ai criteri sanciti dalla Convenzione.
La Corte d’appello di Napoli concorda e accoglie il ricorso, riformando la sentenza impugnata. In particolare, la somma liquidata a titolo di risarcimento ai viaggiatori viene sensibilmente rivista al ribasso, limitandola a 1.000 diritti speciali di prelievo. E dato che al 2 maggio 2023, scrivono i giudici, «la quotazione dei diritti speciali di prelievo è pari a 1,226 euro, l’importo complessivo da liquidare alla medesima data è pari a 1.226 euro».
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